rottamazione-ter-crediti-paRottamazione Ter e Crediti verso la PA, la situazione si sblocca? Ecco una breve analisi su cosa ha cambiato la Legge di Bilancio sull’argomento.


La rottamazione ter prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 consente la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017.

La definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”), prevista dal Decreto legge n. 119/2018, permette ai contribuenti di saldare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi. Inoltre, si potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o se rateizzare le somme dovute in 10 rate ripartite in 5 anni.

Chi intende aderire deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2019.

Rottamazione Ter e Crediti PA

In particolare, con altri emendamenti licenziati è stato stabilito che anche i professionisti sono ammessi alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi in crisi nella restituzione dei finanziamenti bancari a causa dei crediti con la Pa.

Prima di pagare somme superiori a € 5.000, la P.A. deve verificare se l’azienda beneficiaria non risulti inadempiente verso il Fisco, attraverso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 48-bis, D.P.R. 602/73); il beneficiario del pagamento, in particolare, non deve risultare inadempiente agli obblighi derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis o 3-ter lettera b), ultimo periodo, del Dl 185/2008, possono essere utilizzati in compensazione, su specifica richiesta del creditore, per versare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (Il Dl 66/2014 ha eliminato la previsione per cui a essere utilizzabili in compensazione erano i crediti “maturati al 31 dicembre 2012”). La possibilità è stata introdotta dal Dl 35/2013.