rotazione-appalti-regole-paL’Anac, in un documento con le faq relative alle linee guida n. 4, ha precisato che non basta avere più direzioni operative per applicare, in maniera “flessibile”, il principio di rotazione degli appalti; un principio pensato per tutelare la concorrenza e le pmi.


Le linee guida sono redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice dei contratti pubblici”) che affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

 

Il principio di rotazione

 

L’Autorità ha precisato che: “L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente” procedere “in modo unitario”; quindi, si guarda agli “affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante”.

 

Il codice degli appalti, infatti, “non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne”.

 

Tuttavia, è possibile derogare, in qualche caso, a questo principio: si tratta delle ipotesi nelle quali la stazione appaltante ha una particolare “complessità organizzativa” ed è dotata di articolazioni con autonomia in fase di gestione degli affidamenti “sotto soglia”.

 

In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa. Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala.

 

A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.