Rivalutazione Premi Assicurativi 2018: l’INAIL aggiorna i premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro che impiegano lavoratori la cui retribuzione è convenzionalmente agganciata alla rendita Inail.
Lo spiega lo stesso Istituto assicuratore nella circolare n. 42/2018 nella quale fornisce il consueto quadro su minimali e massimali per il calcolo dei premi e la liquidazione delle prestazioni, nel periodo luglio 2018-giugno 2019.
Come noto il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla Tariffa Inail con riferimento alle lavorazioni svolte e assicurate. Il tasso è fissato dalla classificazione aziendale e la retribuzione su cui applicarlo è quella effettiva erogata ai lavoratori, in misura non inferiore a quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento Istat. Nello specifico il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 48,20€ euro al giorno (si vedano al riguardo le istruzioni già impartite con la circolare Inail numero 20 del 18 aprile 2018).
Retribuzioni convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori dipendenti, tuttavia, il calcolo dei premi assicurativi Inail è sganciato dalla retribuzione effettiva e fissato secondo una retribuzione convenzionale ancorata alla rivalutazione della rendita Inail (art. 116 del TU 1124/1965). Pertanto nei loro confronti l’aggiornamento dei premi assicurativi può avvenire solo in occasione della rivalutazione della rendita nel periodo 1° luglio – 30 giugno di ogni anno.
Si tratta in particolare dei detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Questi soggetti pagano i contributi inail sulla base di 1/300 del minimale della rendita.
Ebbene dato che dal 1° luglio 2018, gli importi del minimale e del massimale di rendita sono stati rivalutati nelle misure, rispettivamente, di euro 16.373,70 (euro 16.195,20 gli ultimi due anni fino al 30 giugno 2018) ed euro 30.408,30 (euro 30.076,80 in precedenza) la retribuzione su cui versare i premi assicurativi nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 sale a 54,58 euro al giorno dai 53,98 euro precedenti (1.364,48 al mese).
Discorso simile vale per i lavoratori dell’area dirigenziale la cui retribuzione per il calcolo dei premi è determinata in 1/300 del massimale della rendita annuo. Pertanto il valore giornaliero per il pagamento del premio è pari a 101,36€ (12,67€ all’ora in caso di rapporto di lavoro part-time) per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019.
Parasubordinati
La base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. In tal caso, la rivalutazione è effettuata proprio con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno. Per il secondo semestre del 2018 fino al 30 giugno i premi andranno calcolati rispettando il minimale mensile di 1.364,48 euro e il massimale mensili di 2.534,03 euro.
Alunni e studenti
L’aggiornamento delle rendite incide anche sulla determinazione del premio annuale a persona per gli alunni e gli studenti e del premio speciale annuale per gli allievi degli istituti di formazione. Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti dal 1° luglio la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,62; quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2017/18, spiega l’Inail, risulta pari a euro 2,60 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,59 e 4/12 di euro 2,62). Con riferimento al periodo gennaio-ottobre 2018, invece, va applicata un’integrazione di euro 0,01 rispetto al premio di euro 2,59 già richiesto dall’Inail, in sede di regolazione premi per lo stesso periodo.
L’importo del premio speciale annuale, posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico dello stato, è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui. Tale onere aggiuntivo, pari a euro 45 (ex dm 12 febbraio 2016), è rideterminato in euro 45,60 a decorrere dal 1° settembre 2018, data d’inizio dell’anno formativo 2018/2019.