Rivalutazione beni d’Impresa: l’Agenzia fa il punto della situazione sulle disposizioni recentemente riproposte dalla legge di bilancio per il 2017, ricostruendo l’intera disciplina della materia.
La legge di bilancio 2017 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (articolo 1, commi 556-563, legge 232/2016). Tale possibilità, peraltro, era stata già prevista da precedenti interventi normativi.
Rispetto all’ultima versione, vale a dire quella introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 889 a 897, legge 208/2015), la “nuova” rivalutazione si caratterizza per alcuni profili innovativi che riguardano:
- il bilancio nel quale individuare i beni rivalutabili (bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015)
- il bilancio nel quale la rivalutazione deve essere eseguita (bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015).
Le nuove disposizioni ripropongono sostanzialmente l’impianto normativo già delineato dalla legge di stabilità 2016, riservando la possibilità della rivalutazione ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e con riferimento ai beni d’impresa (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e alle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.
La rivalutazione deve essere operata nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore delle disposizioni dettate dalla legge 232/2016).
Contemporaneamente, è consentito effettuare l’affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.
Viene, inoltre, ripristinata la disciplina del riallineamento, vale a dire la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015 (ciò è consentito anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 27 aprile 2017, fornisce gli attesi chiarimenti interpretativi e, secondo uno schema ormai consolidato, ricostruisce organicamente l’intera disciplina (ambito oggettivo e soggettivo, modalità di rivalutazione, disciplina del saldo attivo, categorie omogenee di beni, effetti fiscali, imposta sostitutiva, affrancamento, riallineamento).
Nei prossimi giorni verranno pubblicati contributi di approfondimento della disciplina, anche alla luce dell’analisi compiuta dall’Agenzia con l’odierna circolare.