impreseIn linea con la legge di stabilità 2016, aggiornati sia quello relativo al maggior valore sia quello dell’affrancamento del saldo, per consentire il versamento della sostitutiva. Nuova denominazione per i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzare con l’F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dalle imprese, rispettivamente, per la rivalutazione di beni e partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione. La modifica arriva con larisoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016.

 

La Stabilità 2016 ha rivisto la disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa, reintroducendo la possibilità di rivalutare i beni, a condizione siano risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, e di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

 

In particolare, le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore dei beni sono versate in un’unica rata entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi (articolo 1, comma 894, legge 208/2015). A seguito di tale evoluzione normativa, i codici 1811 e 1813, che erano stati istituiti con le risoluzioni n. 33/2006 e n. 60/2014, sono così ridenominati:

 

 

  • 1811 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art.1, c. 892, legge n. 208/2015”
  • 1813 “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.

 

 

In sede di compilazione dell’F24, dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif”.