Ecco quali sono le novità per il ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i distributori, introdotte dalla legge di conversione del decreto cd. “Infrazioni”.

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 14 novembre 2024, la legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto cd. “Infrazioni”), recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

La legge è vigente dal 15 novembre 2024.

Importanti novità quelle introdotte, durante l’iter di conversione – per effetto dell’inserimento nel decreto-legge n. 131/2024 dell’articolo 14-bis – che ha portato a riscrivere l’articolo 11 del decreto legislativo 49/2014, contenente la disciplina del ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”.

Ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i fornitori: di cosa si tratta

I distributori [1] assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE), il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente.

L’attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali [2].

I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni [3] provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

L’attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Obblighi dei distributori

I distributori, ivi compresi coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet.

Raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta, sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del d. 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del  titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori degli AEE non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I rifiuti ritirati possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.

Trasporto e deposito

Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi.

I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all’articolo 34, comma 2.

Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Altre disposizioni

I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.

Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Tutta quanta la disciplina di cui sopra si applica si applica, altresì, al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

Infine, i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati.

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  1. Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, articolo 4, comma 1, lett. h) definisce il distributore: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g).
  2. Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, articolo 4, comma 1, lett. m) definisce RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);

I RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

  1. Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, articolo 4, comma 1, lett. f) definisce RAEE di piccolissime dimensioni: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.