licenziamentoInteressante pronuncia del Tribunale meneghino, che dichiara l’illegittimità di un licenziamento comminato dopo un lasso temporale troppo lungo rispetto all’addebito disciplinare.

 

I fatti. Un lavoratore, in esito ad un procedimento disciplinare per la contestazione di mancanze anche piuttosto gravi (danneggiamento mezzi aziendali, e sottrazione di denaro di proprietà della società) veniva licenziato per giusta causa. Tuttavia, il tempo intercorso tra la sanzione espulsiva e la conclusione del procedimento disciplinare era risultata oltremodo lunga. Addirittura pari ad un anno.

 

Da tale lasso temporale la difesa del lavoratore aveva fatto discenderne l’impugnazione giudiziale del licenziamento siccome ritorsivo per le richieste che quel dipendente aveva fatto su aumenti retributivi legati al proprio livello d’inquadramento, le stessi da unirsi causalmente con il licenziamento datoriale.

 

Il Tribunale aveva accolto questa tesi, sostenendo che sul punto vi era stata prova rigorosa da parte del lavoratore. A ciò occorreva aggiungere che non era stato rispettato da parte datoriale il requisito della tempestività non già del procedimento disciplinare, bensì della sanzione espulsiva comminata a distanza di un anno.

 

Vero è infatti che anche l’esito del procedimento disciplinare è sottoposto al requisito della tempestività, perché il lavoratore ha diritto di sapere, in un arco di tempo ragionevole, quale è la conseguenza delle contestazioni mosse.

 

L’aver atteso un tempo significativamente lungo, ha consentito nell’ipotesi che ci occupa di sostenere in giudizio la non consequenzialità degli eventi, ma di attribuire ad altre questioni il licenziamento che come tale è stato giudicato ritorsivo.