Diventa legge, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio scorso, il decreto che da più parti è stato definito “Salva casa” e che potrebbe regolarizzare molte delle abitazioni degli Italiani.


Prende vita definitivamente dunque il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Le novità introdotte dalla legge “Salva Casa”

La norma muove dalla volontà espressa dal legislatore di regolarizzare situazioni abitative di fatto esistenti in gran parte del Paese ed esprime anche la volontà ‘di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo , cercando di dare regolarità, abitabilità. Meno nuove costruzioni quindi, più ristrutturazioni, adeguamenti ed interventi di miglioramento inteso sia come decoro urbano che come ottimizzazione energetica, grazie a sistemi di isolamento, ma anche tende, vetrate e altre rifiniture come le pergole bioclimatiche che vengono annoverate tra le opportunità offerte dall’edilizia libera.

Requisiti di abitabilità, “tolleranze”, recupero sottotetti a fini abitativi

Cambiano i requisiti di abitabilità, sempre centrale la figura del  tecnico abilitato che può asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Le nuove indicazioni prevedono:

  • altezza minima interna minore di 2,70 m fino al limite massimo di 2,40 m
  • alloggio monostanza con superficie minima inferiore a 28 m² fino al limite massimo di 20m², minore di 38 m² fino al limite massimo di 28m² per 2 persone.

Sono presenti anche tolleranze al 2% ai nuovi parametri di abitabilità ed è sempre consentito il recupero dei sottotetti a fini abitativi, qui con l’inserimento di un richiamo alle normative regionali di riferimento.

Completano la normativa, la semplificazione delle procedure per i cambi di destinazione d’uso, l’inserimento di tolleranze costruttive più generose per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024, e la modifica di pene e sanzioni.

Sanatatoria de facto di alcune piccole irregolarità

In quest’ottica, specificamente, il legislatore ha inserito, Art. 24 (L). (Agibilità) che di fatto introduce la possibilità che l’agibilità già di fatto rilasciata da un tecnico di una pubblica amministrazione  alleggerisca  la gravità di una irregolarità fino al punto di  trasformarla in una delle possibili ‘tolleranze costruttive’, come si legge nel passo “Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive”.

Questo permetterà la sanatoria de facto di numerose piccole irregolarità che non abbiano ovviamente pregiudicato l’abilità dell’abitazione in oggetto.

Attenzione però, non si tratta di una sanatoria ma della possibilità di rendere ‘legali’ alcune piccole modifiche effettuate nel corso degli anni della vita dell’abitazione, interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo come ad esempio l’adeguamento delle finestre,  lo spostamento di tramezzi e aperture, la posa in opera di  verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate.

Un decreto che adegua le “difformità” delle nostre abitazioni

Di fatto il decreto mette mano alle difformità che potremmo trovare quasi in ogni abitazione, che potremmo raggruppare,  a mero titolo esemplificativo in difformità formali, derivanti dalla disciplina vigente e dai mutamenti della normativa nel corso degli anni.

Vi sono poi le difformità edilizie interne, riguardanti cioè gli spazi divisori e interni delle abitazioni che non abbiano ricevuto formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile  sanare oppure comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare.

Infine tutte quelle difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non lo sono più oggi, che quindi genererebbero anche un diverso trattamento normativo di casi simili se non uguali.

La nota di lettura dell’Anci per gli enti locali

Infine pubblichiamo qui di seguito la nota di lettura dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l’associazione dei sindaci italiani, che mette in evidenza le misure di interesse per gli enti locali.

Qui la nota Anci.

Il testo della legge

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di Rossella Angius