Ai fini della detrazione per risparmio energetico, i 90 giorni entro cui fare la comunicazione all’Enea decorrono dal collaudo, cui non sono sicura di essere tenuta, o dalla data di chiusura lavori?
Delfina M.
Per potere detrarre la spesa sostenuta per gli interventi di risparmio energetico effettuati su un immobile, è necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del collaudo e non con quella di effettuazione dei pagamenti (risoluzione 244/E del 2007). In base a quanto prevede il Testo unico sull’edilizia, il collaudo, se necessario in base alla tipologia di intervento realizzato, va fatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. In tal caso, non è valida l’autocertificazione del contribuente (paragrafo 3.1 della circolare 21/E del 2010).