riscatto-laurea-agevolato-2019Riscatto Laurea Agevolato 2019: ecco alcune utili indicazioni su come funziona, sul calcolo dei periodi e sui diretti interessati.


Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Come funziona

Si possono riscattare:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

Periodi che non danno possibilità di riscatto

periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • di iscrizione fuori corso;
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Periodi di studio universitario compiuti all’estero

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.

L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.

Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 184/1997 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).

Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo. Per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.

Calcolo dell’onere

L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”. Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura   prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Esempio

Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2019; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).

  • Riscatto richiesto da “soggetti inoccupati”. L’onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (vigente nell’anno di presentazione della domanda).

    Per l’anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro. A detto importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2019 dovrebbe pagare, per un anno di corso, un importo pari a 5.239,74 euro.

 

  • Riscatto periodi da valutare con il sistema contributivo per soggetti di età inferiore ai 45 anni. L’articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto, per le domande presentata dal 29 gennaio 2019, un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del d.lgs 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.

    In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

    Per l’anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro. A detto importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.239,74 euro.  La modalità di calcolo in parola è prevista dal decreto-legge 4/2019 e, pertanto, potrebbe subire modificazioni in sede di conversione del decreto-legge.