risarcimento-danni-mancata-aggiudicazioneA pronunciarsi in materia è una recente Sentenza del Consiglio di Stato.


Appalti: ecco i principi del  risarcimento danni per mancata aggiudicazione. Ad analizzarli la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 03.03.2021 n. 1803.

Nel caso specifico la ricorrente lamentava:

  • che – in asserita violazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 163/2006, degli att. 12, 14 e 15 della lex specialis della procedura e dei principi generali sulla partecipazione alle gare – il raggruppamento temporaneo aggiudicatario si fosse avvalso di progettista e di impresa ausiliaria privi dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, per l’accesso alla competizione;
  • e che – in asserita violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 – la ditta risultata vincitrice non avesse fornito la prescritta documentazione relativa al proprio rappresentante cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Appalti: i principi per il risarcimento danni per mancata aggiudicazione

Secondo i giudici riuslta importante premettere, in termini generali, che, nella materia dei contratti pubblici, l’illegittimità dell’azione amministrativa, che si sia risolta nell’annullamento dell’aggiudicazione, prospetta una articolata struttura remediale rimessa, in base all’ordinario canone dispositivo, alla domanda di parte (cfr. artt. 30, 40, comma 1 lettere b) ed f), 41 e 64 cod. proc. amm., in relazione all’art. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ.).

In particolare – contestualmente alla impugnazione, a mezzo di “azione di annullamento” – è rimessa all’impresa pregiudicata l’opzione per un “risarcimento del danno per equivalente” (art. 124, comma 1, seconda parte), e ciò:

  • sia nel caso in cui il giudice abbia riscontrato l’assenza dei presupposti per la tutela specifica (e, in particolare, non abbia ravvisato, ai sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 cod. proc. amm., i presupposti per dichiarare inefficace il contrato stipulato o, sotto distinto profilo, non abbia elementi sufficienti a formulare un obiettivo giudizio di spettanza);
  • e sia nel caso in cui la parte abbia ritenuto di non formalizzare la domanda di aggiudicazione (né si sia resa comunque “disponibile a subentrare nel contratto”, anche in corso di esecuzione), nel qual caso la “condotta processuale” va anche apprezzata in termini concausali (cfr. art. 124, comma 2, in relazione al richiamato art. 1227 cod. civ.).

Conclusioni

Pertanto, in relazione al danno da mancata aggiudicazione:

  • è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti del danno subito
  • non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico del concorrente
  • spetta, tuttavia, il lucro cessante, che si identifica con l’interesse positivo e che ricomprende:
    • il mancato profitto, cioè a dire l’utile che l’impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale ed alla propria struttura dei costi, dalla esecuzione del contratto;
    • il danno curriculare, derivante dall’impossibilità di arricchimento della propria storia professionale ed imprenditoriale.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice