anac_porta_ftgRiordino delle Società in House a partecipazione pubblica statale: ecco quanto sostenuto dall’Anac nell’atto di segnalazione inviato il 7 dicembre scorso ai presidenti delle Camere e al Governo, di cui l’Autorità dà comunicazione con la nota on line del 27 dicembre 2017.


 

La nozione di controllo analogo deve oggi confrontarsi con quanto statuito all’art. 9 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica che contiene previsioni di carattere generale in tema di gestione di partecipazioni pubbliche indicando al comma 1 che, per le partecipazioni pubbliche statali, i diritti del socio sono «esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale».

 

La suddetta previsione, che riguarda tutte le società a partecipazione pubblica statale, sembrerebbe avallare anche la possibilità di costituire società in house a partecipazione pubblica statale dove il controllo analogo connesso all’esercizio dei diritti di socio sarebbe esercitato da soggetto diverso da quello competente per materia e che si avvale delle suddette società per i propri affidamenti. Ove si ritenga, come è avviso di questa Autorità, che la nozione di organismo in house introdotta nelle direttive europee non mini, nonostante taluni elementi di novità presenti nella disciplina, la tradizionale impostazione dell’istituto, tenuto anche conto che l’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici così come la disciplina dettata nel T.U. in materia di società a partecipazione pubblica valorizzano la natura strumentale dell’organismo in house rispetto all’amministrazione affidante il contratto, per le società in house alle amministrazioni dello Stato già costituite o di futura costituzione, un coordinamento tra le norme del Testo Unico e le norme del Codice dei Contratti pubblici in tema di in house appare opportuno.

 

Infatti, a meno di non interpretare la norma nel senso di escludere affidamenti in house da parte di amministrazioni statali diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze (considerazione che apparrebbe non ragionevole oltre che contraddetta dal sistema giuridico esistente), la stessa non può che essere interpretata coerentemente con la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici in modo da garantire la capacità dell’amministrazione affidataria di esercitare quell’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata che caratterizza il controllo analogo. Confermerebbe tale interpretazione la previsione della norma secondo cui i diritti di socio devono essere esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con l’amministrazione competente per materia.

 

In ragione delle incertezze interpretative e applicative derivanti dal quadro giuridico sopra riassunto in sintesi, l’Autorità ritiene opportuno prevedere l’adozione di un atto normativo regolamentare a carattere ricognitivo delle società in house delle amministrazioni dello Stato su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, che individui, con riferimento a ciascuna delle suddette società, le attività svolte e il Ministero o i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del Codice dei contratti pubblici, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 9, comma 1, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

 

Al riguardo, potrebbe eventualmente ipotizzarsi una formulazione come la seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, sono individuati, con riferimento a ciascuno degli enti in-house delle amministrazioni dello Stato, i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono configurati i poteri di controllo analogo e sono individuate le attività che gli enti strumentali svolgono a favore delle amministrazioni controllanti».

 

In allegato l’atto di segnalazione completo dell’ANAC.