Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che i Comuni sono obbligati al rimborso degli oneri per i cittadini in caso di rinuncia al permesso di costruire.


Fanno sempre notizia, le sentenze che coinvolgono comuni, pubbliche amministrazioni e diritti dei cittadini. Ancora di più quando è il cittadino ad avere la meglio, purtroppo il più delle volte dopo gradi di giudizio e molti anni di lunghe battaglie.

È notizia di questi giorni che il Consiglio di Stato ha riconosciuto ad un privato cittadino il rimborso del contributo di concessione edilizia e oneri di urbanizzazione al Comune, che attendeva dal lontano 2019 che riguardava addirittura delle somme versate nel 2006. La vicenda riguarda un immobile mai realizzato poiché il permesso di costruire una palazzina a Povo, Trento, era stato annullato dal Tar di Trento prima, e dal Consiglio di Stato poi, nel 2014 . La cifra, abbastanza importante, supera gli 85mila euro.

Rinuncia al permesso di costruire, i Comuni sono obbligati al rimborso degli oneri

In passato diversi Tar Regionali si erano pronunciati su questi temi, a favore di cittadini. Nel 2014 ad esempio, il Comune di Catania aveva approvato una variante ad un progetto iniziale presentato da un cittadino, imponendogli un termine entro cui avviare i lavori, decorso inutilmente il quale vi sarebbe stato il ritiro del permesso a costruire, con conseguente decadenza della variante urbanistica.  Il cittadino non realizzò mai le opere, pur avendo già versato i relativi oneri concessori al Comune. Nonostante le richieste del Cittadino di rimborsi, l’ente pubblico negò la legittimità della richiesta e non volle restituire quanto pagato.

A seguito del ricorso al giudice amministrativo,  il TAR di Catania su richiesta del relativo rimborso presentata dal cittadino stabilì non solo la legittimità della richiesta con l’obbligo per la Pa. di restituzione le somme in precedenza versate a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ma anche il versamento di anche con gli interessi al tasso legale, che anch’essi rappresentano una non piccola cifra, visto che decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione della prima richiesta di restituzione inviata dal cittadino. La norma e la giurisprudenza garantiscono, dunque il cittadino che chieda e ottenga dalla Pa il permesso a costruire.

Nel caso in cui non realizzi più l’opera, ha il diritto di ottenere il rimborso al Comune delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione “Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Ulteriori precisazioni giuridiche

Sentenze successive di altri tribunali che hanno costituito giurisprudenza hanno inoltre precisato, a maggior tutela del cittadino, che l’istanza di restituzione possa essere avanzata anche in caso di trasformazione edilizia avvenuta in parte rispetto a quanto autorizzato o legittimato dal titolo edilizio (Cons. di Stato n. 4633/2021). Infatti in caso di parziale esecuzione dell’attività edificatoria rispetto a quella autorizzata dal titolo, consente al soggetto titolare il ricalcolo del contributo e la restituzione riferita alla parte non realizzata ex multis Consiglio di Stato n. 4633/2021, n. 1475/2018).

La sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal consiglio di Stato circa la vicenda di Trento ha ulteriormente chiarito modalità e termini per la richiesta del rimborso che, nelle ipotesi in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso a costruire, oppure sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio stesso. Nella sentenza si afferma non solo che la restituzione degli oneri costituisca un diritto per il cittadino, sia che non esegua l’opera per cui ha chiesto il permesso a costruire, sia che non la completi ma chiarisce i termini di prescrizione che ha sì durata decennale, in quanto regola generale prevista dall’art. 2935 del Codice Civile, ma durata che decorre dal momento della revoca o modifica della licenza stessa, oppure nel caso in cui sia il cittadino a rinunciare, dal momento del rilascio del titolo edificatorio.