Ecco alcune utili indicanzioni per ottenere il rinnovo del Reddito di Cittadinanza con decorrenza 18 mesi, in scadenza a Settembre.
Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza (RdC), è stato introdotto con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza.
È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego.
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Rinnovo del Reddito di Cittadinanza con decorrenza 18 mesi
Il beneficio, tuttavia, è vicino alla scadenza per chi ha presentato le domande RdC a marzo 2019 con fruizione a partire da aprile 2019.
A partire dal prossimo mese di ottobre, infatti, sarà interrotta l’erogazione del beneficio RdC per decorrenza dei 18 mesi di beneficio.
In tali casi, al fine di rinnovare la domanda sarà possibile, potrà essere presentata da ottobre 2020 per beneficiare della mensilità di novembre 2020 e fruire del beneficio per altri 18 mesi.
Invece per le domande successive, cioè quelle sottoscritte ad aprile 2019 con fruizione del beneficio dal mese di maggio 2019, la nuova domanda potrà essere presentata dal mese di novembre 2020 e così a seguire per i mesi successivi.
Con il rispetto della tempistica sopra descritta, i beneficiari avranno un’interruzione del Reddito di Cittadinanza per un solo mese, cioè il mese di presentazione della nuova domanda successivo alla scadenza dei 18 mesi. Nel caso di diversa presentazione, tale interruzione sarà maggiore e sarà in funzione del mese di presentazione della domanda.
Non è prevista, invece, alcuna sospensione nel caso di Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.
Si precisa che, in caso di nuclei beneficiari del RdC, è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC.
La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
I requisiti
Ricordiamo che i requisiti restano invariati:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
- in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- valore del patrimonio immobiliare a fini ISEE non superiore ad una soglia di euro 30.000;
- e valore del patrimonio mobiliare a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- inoltre valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui;
- infine la predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it