Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con la circolare n. 8/2016 ha previsto che, al fine di ottenere dallo Stato i rimborsi delle spese elettorali anticipate, i Comuni dovranno inviare i rendiconti per via telematica (con le modalità previste dalla circolare n. 4/15) entro il prossimo 5 settembre.
Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall’articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
Sono, comunque, a carico dello Stato le spese di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976 (spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni).
Si rammenta che possono essere imputate al capitolo 1310 Pg 3 le sole spese afferenti la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.
In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.
La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e rimborsata dalle Prefetture competenti per territorio sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993 e s.m.i.).
La documentazione da trasmettere a supporto della predetta spedizione dovrà essere inviata telematicamente, con le modalità previste nella circolare n. 4/15 del 19 febbraio 2015, diramata da questa Direzione, recante “Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti” alla quale, pertanto si rimanda.
Si precisa che nei predetti rendiconti gli enti locali dovranno indicare il numero degli elettori residenti all’estero ed il numero di cartoline avviso spedite.
Le Prefetture, acquisita la necessaria documentazione, imputeranno la spesa a carico dei fondi che saranno accreditati, previa segnalazione allo scrivente Ufficio, sul citato capitolo 1310 PG 3- del corrente esercizio finanziario.
Pertanto, si invitano codesti Uffici a segnalare, non appena in possesso dei dati necessari (che potranno essere acquisiti anche per le vie brevi) e comunque non oltre 20 ottobre 2016 il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle somme dovute ai comuni.
A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico dei comuni tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.
Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall’effettuazione delle elezioni circoscrizionali.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all’articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8 e s.m.i, decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (11 aprile 2016) e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime (10 giugno 2016). In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l’effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e s.m.i:
– Seggi ordinari
– Presidenti: € 150,00
– Scrutatori e Segretari: € 120,00
Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.