Il decreto correttivo sulla riforma delle partecipate supera l’esame parlamentare con i pareri favorevoli della Camera e del Senato e punta a uno dei prossimi consigli dei ministri per l’approvazione definitiva.
Secondo quanto delineato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, con riferimento all’intesa raggiunta in Conferenza unificata relativa alla facoltà di derogare all’articolo 4, comma 2, lettera a) per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisa che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l’affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.
Si deve valutare attentamente l’opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all’articolo 16 che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società in house rispetto alla disciplina comunitaria in materia.
L’articolo 3, modifica l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, inserendo nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Ciò detto si dovrà valutare l’opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalla pubblica amministrazione con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all’ammontare del capitale sociale delle predette società.
Inoltre occorre incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell’iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsizoni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l’organismo che esercita il controllo analogo ed estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali.
In allegato i pareri emessi da Camera e da Senato.