La riforma della Giustizia elaborata dal ministro Bonafede e che il Governo vorrebbe introdurre in tempi brevi contiene anche novità per le cause che riguardano il lavoro.
Riforma licenziamenti: la bozza del disegno di legge delega per la riforma del processo civile cosa prevede? Si parla di novità anche per quanto riguarda il processo del lavoro.
E quindi il rito Fornero e quindi il procedimento di licenziamento potrebbe cambiare radicalmente con l’entrata in vigore della Riforma della Giustizia.
Riforma licenziamenti in arrivo?
Secondo uno speciale rito attualmente in vigore, chiamato rito Fornero, introdotto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 si è apportata una revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dunque rispetto al profilo della “tutela reale”, nonché al rito del lavoro, creando uno specifico rito nel caso di impugnativa del licenziamento illegittimo.
La nuova bozza riforma il processo di cognizione di primo grado che avviene nell’ambito del giudizio civile del quale la materia del lavoro fa parte.
All’interno del testo si prevede il superamento del rito Fornero introdotto dalla legge 92/2012. Che al momento risulta applicabile alle cause di licenziamento regolate dall’articolo 18 della legge 300/1970. Fatta eccezione quindi per gli assunti con le “tutele crescenti”.
La bozza attuale dovrebbe comportare l’applicazione del rito “ordinario” del lavoro (regolato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile) a tutte le cause di lavoro successive all’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega.
Mantenendo, tuttavia, un carattere prioritario alle liti relative ai licenziamenti.
Anche se nel frattempo si sta lavorando ancora ad un’intesa politica. E sembra plausibile il ritorno ad un rito unico del lavoro, senza eccezioni o canali preferenziali, come avveniva prima dell’introduzione del rito Fornero.
Che vada fatta una riforma organica per i licenziamenti illegittimi non c’è dubbio. A mio parere la reintegra non ha molto senso specie nelle aziende dove il datore di lavoro è fisicamente presente. I 36 mesi di risarcimento mi sembrano una cosa equa. Quello che manca è avere poi un percorso pagato dal soccombente per la ricerca di un nuovo lavoro. Quando si fa riferimento ad una legge sarebbe bene ricordarne in sintesi cosa prevede.
Cordiali Saluti Andrea GUARDUCCI