Il Consiglio dei Ministri ha approvato, all’inizio di quest’anno, l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/2021), che rappresenta un ulteriore passo verso la riforma della legge 104.


Nelle sue dichiarazioni immediatamente successive all’approvazione il Ministro Locatelli aveva parlato del “cuore della riforma” sulla disabilità che “semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità” e accentrando il percorso di cura, tenendo sotto controllo “le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali”.

Scopriamo dunque qui di seguito in questo approfondimento sulle misure introdotte quali sono le conferme in ambito normativo e quali saranno invece tutte le novità entrate in vigore quest’anno e quelle che arriveranno dall’anno prossimo.

Riforma della legge 104: arriva il Garante dei disabili

Alcune novità per la Legge 104, il principale provvedimento sulla disabilità in Italia riguardano l’arrivo di una nuova figura quella del Garante disabili, che sarà del tutto operativa dal gennaio 2025. Il Governo ha istituito un vero e proprio Ente Pubblico Unico per la gestione delle questioni inerenti agli invalidi, vale a dire l’Autorità Garante delle disabilità. Si tratta di una figura già presente e nota a livello locale e territoriale ma che, con il provvedimento governativo in oggetto, assumerà una dimensione nazionale.

Un nuovo concetto di “disabilità”, maggiormente inclusivo

Entrando nel cuore del provvedimento e soprattutto delle modifiche, una delle principali innovazioni  apportate dal Decreto, come rende noto la news pubblicata sul portale istituzionale del Ministro per le disabilità,  riguarda la ridefinizione stessa del concetto di disabilità, come si legge: “la condizione di disabilità, introduce l’accodamento ragionevole, riforma le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del Progetto di vita individuale e personalizzato”. Secondo le nuove disposizioni, il termine non sarà più legato solo alla valutazione medica, ma comprenderà anche un’analisi sociale e ambientale della condizione della persona.

Permessi retribuiti

Tra le tematiche di maggiore interesse di certo vi sono quelli legati ai permessi e all’assistenza della persona con disabilità, si tratta di permessi retribuiti, ossia i cc.dd. di cui all’art. 33 della legge 104. Già Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 aveva introdotto alcune novità normative a proposito dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti con disabilità gravi. Tra le principali, è stata eliminato il ruolo del referente unico dell’assistenza, consentendo la fruizione dei permessi anche a più soggetti. Un messaggio di chiarimento a data 22 novembre 2023, circolare Inps n. 4143, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal citato decreto legislativo. Possibile autorizzare più lavoratori sia alla fruizione del congedo, sia alla fruizione dei permessi per l’assistenza, pure se entrambi relativi allo stesso soggetto con disabilità grave; tali autorizzazioni dovranno, ovviamente, essere concordate e programmate alternativamente dai lavoratori, non negli stessi giorni. Con il messaggio sono state fornite, inoltre, indicazioni alle Strutture territoriali in merito al riesame dei provvedimenti già adottati e delle istanze pervenute e non ancora definite.

Lavoratori coinvolti ed esclusi

La norma dunque interessa sia i lavoratori che presentino loro stessi grave disabilità (Legge 104) e allo stesso modo i familiari che li assistono, così come ai genitori di figli con grave disabilità o al partner (unione civile), coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado di un familiare con grave disabilità.

I lavoratori con grave disabilità possono scegliere tra due opzioni di permessi retribuiti: quelli orari e i tre giorni mensili. Nel primo caso, si tratta di 2 ore al giorno se l’orario di orario è più lungo di 6 ore giornaliere o di 1 ora al giorno se è inferiore alle 6 ore. Nel secondo caso, si possono scegliere tre giorni al mese o frazionare tali giorni in ore.

Nessun tipo di sostegno è, ancora, disponibile per i lavoratori autonomi, per quelli subordinati, per gli addetti ai lavori domestici e familiari, per i lavoratori agricoli a tempo determinato/giornaliero e per i lavoratori a domicilio.

Occhio agli abusi!

Permessi e possibilità davvero significative nei casi più gravi. Attenzione però a non abusare delle agevolazioni: il dipendente che abusa del diritto al permesso legge 104 rischia una sanzione disciplinare proporzionata all’entità dell’abuso, e addirittura potrebbe, a lungo andare, rischiare di essere licenziato per giusta causa. Il permesso retribuito concesso dalla 104 è accordato per fronteggiare le necessità di una persona non autosufficiente e, conseguentemente, chi ne beneficia deve così utilizzarlo, non può sfruttare la giornata come fosse un comune giorno di ferie. Non che ogni singolo minuto della giornata debba essere speso all’interno dell’abitazione del familiare invalido. In un’ordinanza di quest’anno – la n. 11999 – la Cassazione ha ribadito il consolidato indirizzo e, confermando un licenziamento disciplinare inflitto per abuso dei permessi retribuiti in oggetto, ha ricordato che: ”il comportamento del lavoratore che sfrutti il beneficio soltanto per proprie esigenze determina l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Inps.

La Cassazione ha specificato come, qualora manchi completamente il nesso causale tra assenza dal lavoro e l’assistenza necessaria all’invalido detentore della 104, il dipendente si renderà responsabile di abuso del diritto al permesso, e potrebbe mettere a rischio il proprio posto di lavoro.

L’onere probatorio ricade sul lavoratore

Per evitare problematiche, soprattutto in casi gravi che necessitano di molte ore di assistenza ‘a casa’ e poiché sempre in base a sentenze e pronunciamenti pregressi è sul lavoratore che ricade l’onere della prova di aver svolto la prestazione di assistenza, in luogo diverso da quello della residenza della persona protetta (Cassazione n. 30462/2023);potrebbe rivelarsi utile custodire gli scontrini e le ricevute, eventuali certificati che i medici possono redigere, che attestano l’azione di cura, come i pagamenti in un supermercato, negozio o farmacia: questi potranno costituire prova di un allontanamento dalla residenza del disabile, per far fronte a sue urgenti esigenze (alimentazione e somministrazione medicine).

L’azienda/ente può controllare eventuali utilizzi impropri

Niente vieta, come è avvenuto di recente, all’azienda di controllare se l’utilizzo dei permessi 104 da parte del dipendente sia avvenuto per le finalità di legge, anche servendosi eventualmente di un investigatore privato. In caso di provvedimento disciplinare, richiamo e poi contestazione e di disputa giudiziaria, il beneficiario delle agevolazioni potrà difendersi mostrando che il proprio tempo sia stato impiegato comunque per far fronte ad esigenze prioritarie del disabile oggetto della concessione, non era con il disabile in una certa fascia oraria, perché stava compiendo attività comunque collegate alle necessità dell’assistito.