Le novità in materia di ergastolo ostativo nella legge di conversione al primo decreto legge targato Meloni: un breve approfondimento sulla materia che fa parte del più ampio disegno di riforma della Giustizia italiana.
All’interno del testo, oltre alla novità in materia di benefici penitenziari, ricordiamo che sono contenute anche le tanto discusse norme anti-rave party e le novità in materia di vaccini anti Covid.
Il testo interveniva sulla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio (la cosiddetta Riforma Cartabia) e stabilisce, nel pieno rispetto della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e aveva predisposto il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fino al 30 dicembre 2022, al fine di poter perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici.
Terminato il periodo transitorio di rinvio predisposto dal decreto, le norme in tema di liberazione condizionale introdotte con gli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31.10.2022, sono diventate definitive: il Parlamento ha infatti approvato la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto legge.
Scopriamo pertanto in questo articolo quali sono le novità in materia di ergastolo ostativo.
Riforma della Giustizia: le novità in materia di ergastolo ostativo
Il testo sull’ergastolo ostativo, inserito nel primo decreto legge del Governo Meloni, dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte Costituzionale in merito ai benefìci penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia.
L’attuale regime di “ergastolo ostativo”
Con questo termine si fa riferimento ai casi in cui il “tipo” di delitto per il quale è stata inflitta condanna alla pena dell’ergastolo (rientrando fra i c.d. delitti di contesto mafioso), osta alla concessione delle misure alternative alla detenzione (lavoro all’esterno e semilibertà) nonché alla concessione dei benefici penitenziari.
L’intervento della Consulta
L’ordinanza della Consulta sopra citata ha censurato l’attuale disciplina “ostativa” di matrice penitenziaria, affermandone l’incompatibilità con la Carta fondamentale nella parte in cui individua nella collaborazione con la giustizia l’unica via possibile per ottenere i benefici penitenziari e ha concesso un anno al Parlamento per riscrivere la disciplina dell’ergastolo ostativo.
Questo nuovo dispositivo normativo riprende dunque in parte la proposta di legge – relativa all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario – già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.
Si indicano così requisiti stringenti per recepire i rilievi della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza.
Concessione dei benefici al condannato
La legge di conversione del D.L. n. 162/2022 ha introdotto significative modifiche al regime dei benefici penitenziari escludendo, in primo luogo, i delitti contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati che, in assenza di collaborazione con la giustizia, impediscono l’accesso alla mitigazione del regime detentivo.
La nuova disposizione prevede, inoltre, una serie precisa di cautele, compresa l’acquisizione da parte del giudice di “dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione”, oltre ad accertamenti sulla situazione patrimoniale estesi anche al nucleo familiare e ad altre persone collegate.
Nel merito, il decreto prevede che, ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma saranno previsti:
- l’obbligo di risarcire i danni provocati
- requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti
- esclusione di eventuali automatismi
- introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste
- obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri.
Accertamenti delle Autorità
Nello specifico dunque l’accertamento demandato all’autorità giudiziaria, ha l’onere di verificare i seguenti punti cruciali:
- regolare condotta carceraria
- partecipazione al percorso rieducativo
- dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di appartenenza
- e infine le iniziative del condannato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Vigerà comunque ancora l’obbligo tassativo di tenere conto del parere del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (cioè quello che ha svolto le indagini), e nel caso di reati associativi la Procura distrettuale.
Liberazione con la condizionale
Inoltre, ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata solo dopo aver scontato 30 anni di pena.
Conclusioni
Il governo Meloni ha dunque varato un decreto per impedire le “scarcerazioni facili” e dettato le nuove regole: per accedere ai benefici penitenziari i condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia dovranno aver riparato il danno alle vittime e dimostrare di aver reciso i rapporti con i clan, allegando “elementi specifici“, che consentano “di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso“.
Il testo completo del Decreto
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Correttivi in arrivo?
Il Ministero della Giustizia è già comunque al lavoro per studiare ed elaborare gli interventi urgenti, anche di carattere normativo, che la recentissima segnalazione di talune criticità sembra rendere senz’altro opportuni.
In particolare, sono in corso le valutazioni necessarie a riconsiderare alcune scelte di rendere procedibili a querela reati contro il patrimonio in contesti mafiosi e altre ipotesi di reato che, per il contesto in cui maturano, rendono indispensabili provvedimenti cautelari di urgenza.
Altri interventi saranno preordinati a rendere più scorrevole l’applicazione di norme processuali, ad esempio in materia di presentazione dell’appello, sgombrandole da qualsiasi dubbio interpretativo.
Non può essere dimenticato che le riforme processuali sono state oggetto di esame da parte della Commissione Europea, e ritenute, allo stato, idonee a garantire all’Italia le risorse indispensabili per la ripartenza, con la conseguenza che ogni loro modifica non potrà non tenere conto di tale determinante percorso.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it