È stato licenziato dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 il testo del decreto legge di riforma della giustizia civile, recante: “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Il provvedimento, non ancora in vigore – in quanto in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – contiene, tra l’altro, delle importanti novità volte a rendere più semplice ed efficiente il processo esecutivo, e, in particolare la fase della ricerca dei beni da pignorare da parte dell’Ufficiale giudiziario. In effetti, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del testo del decreto, si intende introdurre il nuovo art. 492-bis al codice di procedura civile, dedicato alla “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare“. In base alla nuova disposizione su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, potrà autorizzare la ricerca dei beni da pignorare per via telematica, dopo aver verificato il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. Nell’istanza dovranno essere riportati l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore, oltre all’indirizzo PEC.

Nello specifico, la norma sancisce che l’ufficiale giudiziario possa accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, in particolare i dati dell’anagrafe tributaria (compreso l’archivio dei rapporti finanziari), del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, al fine di acquisire tutte le informazioni utili per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, senza tralasciare quelle inerenti ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Al termine di tutte le operazioni di ricerca, l’ufficiale giudiziario redigerà un unico processo verbale in cui indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Conseguentemente alle modifiche apportate al codice di procedura civile, nell’emanando provvedimento sono previste anche delle modifiche alle “Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Civile”. Nello specifico, si intende introdurre l’art. 155-quater che disciplina la “Modalità di accesso alle banche dati”, secondo il quale il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati ai sensi del primo comma dell’art. 492-bis del codice di procedura civile, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

In particolare, si specifica ulteriormente che il Ministro della Giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Inoltre, nel testo in commento, si prevede che sino all’entrata in vigore del suddetto decreto e, in ogni caso, fino a quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non siano funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’art. 492-bis, comma 1, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni necessarie.

Infine, vengono apportate rilevanti modifiche all’art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, secondo cui a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo avviene esclusivamente attraverso modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Da quanto esposto, si evince quindi come il presente schema di decreto legge apporti delle importanti novità all’interno del processo di riforma della giustizia civile, stabilendo delle nuove misure volte a semplificare e a rendere più efficiente il processo esecutivo attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici.

 

FONTE: ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale

 

giustizia-digitale