Le Regioni hanno tempo fino al 31 dicembre per adottare le iniziative legislative espletate dalla Conferenza Unificata Stato-Città.

Il presente Decreto, stabilisce i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell’art. 1 della stessa Legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

L’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della Legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.

In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della Legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all’Accordo adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della Legge, secondo il modello adottato dall’Osservatorio Nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l’equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, procedono, nel rispetto dello stesso articolo 2, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto:

a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell’ultimo triennio;

b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;

c) della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

 

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Documento completo sulle regioni

Testo del decreto

 

FONTE: UPI – Unione Province d’Italia

 

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