Riforma Concorsi Pubblici: titoli ed esperienza non conteranno più di 1/3. Lo ha precisato in audizione al Senato il Ministro Brunetta.
In Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha spiegato nei dettagli la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, primo passo della rivoluzione del reclutamento che punta a dotare il Paese di una nuova classe dirigente per consentirci di competere ad armi pari sulla scena globale.
Riforma Concorsi Pubblici: titoli ed esperienza non conteranno più di 1/3
Brunetta ha precisato che la riforma dei concorsi pubblici, necessaria a dotare le amministrazioni dei profili professionali indispensabili a realizzare le riforme finanziate con il Recovery plan, sarà guidata dal principio di proporzionalità tra le modalità di selezione e il livello dei profili ricercati.
La selezione preliminare mediante i titoli legalmente riconosciuti – i titoli di studio – prevista a regime per l’ammissione alle prove successive e la facoltà per le amministrazioni di prevedere nei bandi che i titoli e l’esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale hanno suscitato qualche preoccupazione che il Ministro ha fugato alla luce di due esempi concreti: il concorso Agenzia Coesione territoriale e quello del Comune di Roma per il reclutamento di 1.470 profili professionali di categoria C e D.
Il Ministro ha spiegato che:
«i due concorsi rappresentano due esempi concreti dell’applicazione del principio di proporzionalità tra le modalità di selezione e il livello dei profili ricercati»,
ed inoltre
«i titoli e l’esperienza professionale potranno concorrere alla formazione del punteggio finale ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 487 del 1994 ovvero in misura non superiore a un terzo. Tutto senza però dimenticare l’orizzonte complessivo: rendere i concorsi digitali, rapidi, trasparenti ed efficienti».
A questo link potete leggere un approfondimento relativo a cosa fa punteggio nei concorsi pubblici.
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Le quattro finalità principali dell’articolo 10
L’articolo 10 ha quattro finalità principali:
- sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia
- digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime)
- velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni
- valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze.
Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo: un esempio di leale e fruttuosa collaborazione istituzionale nell’interesse dei nostri giovani e della ripresa del Paese.
“Vi ho ricostruito l’intento dell’articolo 10: non era e non poteva essere certamente quello di fermare i giovani e l’ascensore sociale. Sono figlio di venditori ambulanti, penso che tutti abbiano diritto di prendere l’ascensore sociale. Lungi da me la volontà di penalizzare i giovani”
ha detto il Ministro.
“La chance a tutti non può, però, essere un terno al lotto: ognuno deve poter fare un suo percorso di accesso alla Pa, in ragione del suo patrimonio formativo. Io credo che la più grande innovazione di questa norma sia proprio quella di sbloccarli e di farli, i concorsi, non di prometterli o accumularli“.
Le slide dell’audizione
A questo link potete consultare e scaricare le slide dell’audizione.
Il video dell’audizione
Potete riguardare il video completo dell’audizione del Ministro qui di seguito.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
Il ministro continua a sorprendere. Parla come se non fosse stato il governo Berlusconi (in cui lui era ministro) a bloccare le assunzioni dal 2003 e limitare il turnover. Ora ci ritroviamo improvvisamente senza ricambio generazionale. L’ennesima prova di come la politica agisca sotto l’impulso delle esigenze del momento, senza avere alcuna visione o progettualità per il futuro.