Con il provvedimento 29 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alla disposizione dettata dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, definendo le modalità per l’esercizio dell’opzione, in alternativa ai benefici previsti dalla legge 238/2010, per il regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”, cioè trasferiti in Italia, entro il 31 dicembre 2015. Il loro reddito di lavoro dipendente prodotto nello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
Considerato il tenore letterale della disposizione, l’accesso all’opzione è stato esteso a tutti i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 238/2010: quindi non solo lavoratori dipendenti, ma anche lavoratori autonomi e titolari di attività d’impresa.
Il provvedimento dispone che, per l’esercizio dell’opzione, i soggetti interessati devono possedere i requisiti di accesso ai benefici di cui alla legge 238/2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando invece, per esigenze di semplificazione, i requisiti di accesso al nuovo regime introdotto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.
Come optare per il regime fiscale speciale
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi, e non consente di beneficiare di incentivi o agevolazioni simili previsti da altre norme (articolo 17 del Dl 185/2008 e articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296/2006).
L’opzione deve essere esercitata dai lavoratori dipendenti mediante richiesta scritta, da presentare al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, indicando, oltre alle proprie generalità anagrafiche e al codice fiscale:
- l’attuale residenza in Italia, risultante dall’apposito certificato o dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente
- l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nonché ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per la sua applicazione da parte del datore di lavoro.
Chi non ha ancora richiesto l’applicazione dei benefici di cui alla legge 238/2010 o l’ha richiesta a un diverso datore di lavoro deve anche dichiarare di possedere i necessari requisiti e comunicare la data della prima assunzione in Italia o quella di avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo nello Stato, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione o dall’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Invece, i lavoratori autonomi e i titolari di un’attività d’impresa potranno esercitare l’opzione per il nuovo regime speciale nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016, da presentare nel 2017.
Cosa deve fare il sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta dovranno applicare le ritenute fiscali solo sul 70% delle somme corrisposte a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta di accesso al regime speciale e, alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, dovranno effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul totale degli emolumenti, riconoscendo la riduzione a partire dal 1° gennaio 2016. Tutto ciò fino a quando non riceva dal lavoratore la comunicazione di trasferimento di residenza o domicilio fuori dall’Italia.
Remissione nei termini
Il provvedimento prevede anche una remissione nei termini per chi è rientrato in Italia tra il 7 ottobre (data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015) e il 31 dicembre 2015, senza trasferirvi la residenza o il domicilio nei tre mesi successivi. Potranno rimediare, provvedendovi al più tardi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo; così facendo, avranno modo, alle condizioni illustrate, di esercitare l’opzione per il nuovo regime fiscale