Perché le dichiarazione dei redditi online sia ritenuta valida è obbligatoria la ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesta la ricezione del modello 730 trasmesso dal contribuente o intermediario, in assenza della quale è da considerarsi omessa anche in presenza di versamenti regolarmente eseguiti. A confermarlo è stata la sentenza n. 14197/2015 della Corte di Cassazione. Il caso riguardava una cartella di pagamento relativa ad IVA e IRAP emessa nei confronti di una contribuente a seguito di controllo della dichiarazione telematica trasmessa attraverso un intermediario abilitato al servizio, ma scartata dall’Ufficio con la causale “data non conforme“.
La contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale portando come prova la ricevuta telematica acquista dall’Amministrazione, nella quale non erano indicati errori bloccanti, e nella quale risultava regolarmente versato quanto dovuto. La Commissione Tributaria Regionale aveva dunque confermato la decisione del Giudice di Appello, dando ragione alla contribuente e ritenendo che non potesse parlarsi di dichiarazione omessa, ma semplicemente di una mancanza di chiarimento tra l’Amministrazione e la contribuente.
L’Agenzia delle Entrate proponeva a questo punto ricorso in Cassazione la quale, dando ragione all’Amministrazione finanziaria, ha richiamato la sentenza della Corte stessa n. 11156/2014:
“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile “ratione temporis”), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio“.
La Corte ha inoltre ricordato ancora una volta che l’onere di provare il regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi grava sempre sul contribuente, ad esempio attraverso la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento del modello 730. La Cassazione ha dunque ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria chiarendo che il procedimento di inoltro telematico della dichiarazione non può ritenersi come effettivamente limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell’invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso. Secondo la Cassazione:
“La C.T.R. lombarda, nel valorizzare il mero dato della ricevuta telematica non contenente errori bloccanti e nell’avere ritenuto che in siffatta ipotesi l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al contribuente, ha falsamente applicato la normativa di riferimento cosi come interpretata da questa Corte”.