appaltiIn Sicilia diventano più chiare le regole per evitare i ribassi eccessivi negli appalti. Con una circolare pubblicata nei giorni scorsi, la Regione ha spiegato nei dettagli come applicare le novità della LR 14/2015.

 

Con la Legge regionale 10 luglio 2015, n. 14 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. n. 29 del 17/0712015, il Governo regionale, preso atto della facoltà, già contemplata dall’articolo 19 della vigente Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di applicare per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, e nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ha introdotto una modifica per la determinazione della soglia di anomalia.

 

È opportuno sottolineare, che la modifica introdotta non pregiudica né altera le regole stabilite dal legislatore nazionale, volte ad assicurare un equilibrio nel mercato, nè genera vantaggi e/o svantaggi competitivi, quindi non incide sulla materia relativa alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore nazionale, ma si inquadra nella residua potestà delle regioni di emanare norme pro-concorrenziali, purché siano compatibili con le regole essenziali che disciplinano le procedure di gara, ascritte in via esclusiva alla potestà legislativa del legislatore nazionale.

 

Ad ulteriore chiarimento si ritiene opportuno evidenziare che, la tutela della concorrenza è materia riservata all’intervento esclusivo del legislatore nazionale (cfr. Costituzione articolo 117, comma 2, lettera e). Tuttavia, sentenze della Suprema Corte (cfr. Sentenze n. 401 e n. 431 del 2007) assicurano alle Regioni la facoltà di adottare misure pro-concorrenziali, a patto che le stesse producano effetti indiretti sul mercato degli appalti cioè non ” in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza”.

 

 

Al fine di esplicitare con chiarezza le modifica introdotta si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, l’ordine delle operazioni da eseguire per la determinazione della soglia di anomalia:

 

l) esclusione in misura del 10% arrotondato all’unità superiore, delle offerte ammesse di maggior ribasso e di minor ribasso (cd taglio delle ali);

 

2) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo l’ esclusione del 1 0% (cd. taglio delle ali);

 

3) somma di tutti i ribassi delle offerte ammesse;

 

4) se la prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi di cui al punto 3) è un numero PARI, la media aritmetica calcolata al punto 2) viene incrementata di un valore percentuale, pari alla stessa cifra, calcolato sulla media aritmetica. Pertanto la media aritmetica incrementata determina la soglia di anomalia;

 

5) se la prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi di cui al punto 3) è un numero DISPARI, la media aritmetica calcolata al punto 2) viene decrementata di un valore percentuale, pari alla stessa cifra, calcolato sulla media aritmetica. Pertanto la media aritmetica decrementata determina la soglia di anomalia;

 

6) se la prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi di cui al punto 3) è ZERO la media aritmetica calcolata al punto 2) rimane tale e determina la soglia di anomalia;

 

7) l’ aggiudicazione è disposta in favore dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come determinata ai superiori punti 4) ovvero 5) ovvero 6).

 

Con l’introduzione del comma 6 ter il legislatore ha inteso sottolineare le criticità che derivano dai ribassi superiori al 25%, ed ha ritenuto che il superamento di tale soglia imponga una attenta analisi preventiva da parte del concorrente, finalizzata all’eventuale verifica in sede di valutazione di congruità dell’offerta.

 

In allegato a quest’articolo potete consultare con tutti gli altri dettagli la circolare della Regione Sicilia.