Revoca patente casiVediamo quali sono i casi in cui scatta la revoca della patente per il conducente e a seguito di quali incidenti.


Revoca patente casi: le morti sulla strada sono diventate un fenomeno fin troppo diffuso e pericoloso nel nostro Paese.
Per questo, sono previste sanzioni più severe soprattutto per chi guida sotto effetto di alcol e droghe.

È prevista, infatti, la revoca della patente, in modo automatico, se si causano incidenti sotto effetto acuto di alcol o droghe.

Vediamo nel dettaglio.

Revoca patente: la sanzione è automatica in caso di stato d’ebbrezza

Per chi provoca un incidente, anche senza feriti, guidando in stato di ebbrezza alcolica acuta (superiore a 1,5g/l) o sotto effetto di droghe, è prevista la revoca automatica della patente.

Oltre alla revoca, non sarà possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, per i tossicodipendenti, è obbligatorio svolgere un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Lo stesso automatismo era stato introdotto dalla legge 41/2016 per tutte le ipotesi di lesioni stradali colpose gravi e gravissime e in caso di omicidio stradale.

La Corte Costituzionale, però, aveva ridimensionato la legge con la sentenza 88/2019, spiegando che la previsione di una sanzione amministrativa fissa fosse irragionevole e non compatibile coi principi di uguaglianza e proporzionalità.

Da quel momento, la revoca della patente è prevista solamente se le lesioni gravi (o gravissime) e la morte sono causate da un conducente sotto effetto di droghe o di alcol (in misura superiore al limite concesso).

Negli altri casi, il giudice può decidere se optare per la sospensione o la revoca.

Revoca patente casiRevoca patente: cosa dice la legge

Con la sentenza 68/2021, però, la Consulta ha sancito che può essere richiesto al giudice di sostituire la revoca della patente con la sospensione fino a quattro anni.
Ma ciò non vale in caso di incidenti con feriti, se il conducente è sotto effetto di droghe o con livelli di alcol al di sopra del consentito.

Ma c’è un’altra complicazione.

Nei casi di lesioni stradali e di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, il conducente può scegliere di sospendere il processo e di essere messo alla prova sulle fattispecie di cui è incriminato.

Il buon esito di questi “test” estingue la punibilità del fatto a livello penale, e comporta, per il giudice penale, l’obbligo di trasmettere gli atti al prefetto per irrogare la sanzione accessoria che colpisce la patente.

Il prefetto, quando è possibile, deve applicare la riduzione della metà come nei casi in cui il reo è ammesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità.

Ma bisogna fare attenzione, perché questa fattispecie è riservata solo ad alcuni casi: chi ha causato lesioni stradali gravi e gravissime può contare su una pena ridotta a metà, mentre la riduzione non si applica mai per la guida in stato di ebbrezza acuta o sotto l’effetto di droghe.

Si tratta però di casistiche controverse, poiché anche se la Consulta ha riconosciuto le «connotazioni sostanzialmente punitive» (sentenza 68/2021) della revoca della patente, questa rimane formalmente una sanzione amministrativa e perciò, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 21369/2020), non è negoziabile dalle parti fuori dai limiti edittali previsti dal legislatore.

Ciò significa che la misura della revoca non può essere sostituita con la sospensione, visto che la legge non lo prevede (Consiglio di Stato, 4136/2019).


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it