Nell’ambito del piano di revisione straordinaria delle partecipate, assume decisiva importanza l’elemento del fatturato.
Dare una sforbiciata alla groviglio di partecipate pubbliche partendo dagli organismi con un fatturato esiguo e un numero di dipendenti basso o in alcuni casi persino nullo. Secondo la Corte dei Conti, per 1860 aziende fatturato sotto il milione di euro: più di un terzo di queste è in perdita.
La rilevanza della corretta interpretazione ai fini dell’inclusione o meno di una partecipazione societaria nel piano di razionalizzazione ha condotto i magistrati contabili a un’analisi esegetica approfondita, soprattutto dovendo considerare che il termine fatturato è frequentemente utilizzato quale sinonimo dell’espressione “volume d’affari”, per indicare l’ammontare complessivo delle fatture emesse da un’azienda in un determinato esercizio.
Il termine “fatturato”, previsto dall’art.20 del D.Lgs. n.175/2016, deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.
Le amministrazioni pubbliche devono considerare il fatturato rapportato alla soglia che determina lo scioglimento delle societa’ partecipate come il complesso dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonche’ degli altri ricavi e proventi ordinari.
Il piano di razionalizzazione, cioè il documento in cui ogni Pa deve individuare le società “fuori-regola” da dismettere o liquidare entro i 12 mesi successivi, va approvato entro il 30 settembre; il parametro minimo di fatturato per sopravvivere si dimezza a 500mila euro fino al 2020; anche le società più piccole possono mantenere (con delibera motivata e inviata alla Corte dei conti) il cda a 3 o 5 membri invece dell’amministratore unico. Comunque sia l’elemento del fatturato, dovrebbe raggiungere a regime la fatidica soglia del milione di euro per escludere la sussistenza di uno dei presupposti che farebbero scattare l’obbligo della razionalizzazione. Infatti il temporaneo abbassamento della soglia all’importo di 500mila euro è relativo per il periodo 2017/2019. Dopo sarà valido quello del milione.
Si tratta, infatti, di una specifica scelta introdotta dall’articolo 20 del Dlgs n. 175/2016 che prevede esplicitamente tale presupposto, corrispondente al valore medio del fatturato nell’ultimo triennio preso in considerazione, in vista della predisposizione del provvedimento di ricognizione.