Per il TAR dell’Emilia Romagna, con la Sentenza n. 894 del 27 ottobre scorso, non si può imporre la revisione della patente ad un cittadino straniero che l’ha conseguita in Italia ma non conosce la lingua italiana.
L’atto impugnato faceva riferimento ad una segnalazione della Polizia Municipale di Castel di Guelfo del 21.4.2016 nella quale si affermava che, in occasione di un controllo dell’autoveicolo guidato dal ricorrente, erano sorti dei dubbi agli operatori circa la capacità di comprendere l’italiano. Il ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 128 C. d. S. poiché, pur avendo il provvedimento una funzione cautelare e non sanzionatoria, deve essere fondata su elementi obiettivi che in questo caso mancherebbero, sia perché il provvedimento si fonda su un’impressione ricevuta da un agente di polizia, sia perché per la patente non è necessaria la conoscenza della lingua italiana poiché le indicazioni utili a rispettare il Codice della strada sono garantiti da segnali costituenti simboli di valenza internazionale. La difesa erariale si costituiva allegando una relazione dell’Ufficio Motorizzazione di Bologna e chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato. Nonostante, come ricordato anche dal ricorrente, la revisione della patente non abbia una funzione sanzionatoria, usualmente essa viene disposta dopo che vi è stato un incidente cagionato da colui cui si chiede di sottoporsi nuovamente ad esame.
La giurisprudenza ha più volte affermato che una sola infrazione alle norme del Codice della strada, se non di particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente di guida. La sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati. Nel caso di specie non si è verificato alcun incidente, ma il provvedimento si fonda sulla relazione di un agente che in occasione di un controllo avrebbe avuto dei dubbi circa la conoscenza della lingua italiana.
In allegato il testo della sentenza.