Via libera dell’Aula del Senato al disegno di legge sulla responsabilità sanitaria.
Il provvedimento torna ora alla Camera per la terza lettura dato che il passaggio a Palazzo Madama ha riservato alcune modifiche rispetto al testo uscito il 28 Gennaio 2016 da Montecitorio. L’impianto del provvedimento, tuttavia, è stato modificato in più punti durante il passaggio in Commissione. Il provvedimento intende regolare la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie (medici ed infermieri) connesse allo svolgimento del proprio lavoro, il tutto con l’obiettivo di contrastare le pratiche di medicina difensiva che costano allo stato numerosi esami inutili volti esclusivamente a tutelare gli operatori da possibili cause in sede civile e penale. Si tratta di una materia particolarmente delicata dati gli interessi in gioco, quelli del malato da un lato e quelli del professionista del settore che spesso resta impelagato in cause giudiziarie dall’esito incerto.
Responsabilità Penale
Dal punto di vista della responsabilità penale nell’àmbito dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, con riferimento agli eventi verificatisi a causa di imperizia nell’esercizio della professione sanitaria il nuovo articolo 6 del disegno di legge abroga la normativa attuale, prevista dal decreto Balduzzi (art. 3. co. 1 del Dl 158/2012), che esclude la responsabilità in esame per i casi di colpa lieve, qualora, nello svolgimento della propria attività, l’esercente la professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La nuova formulazione della norma non opera più distinzioni generali tra gradi di colpa, escludendo la punibilità per i casi in cui siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, e sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali (le quali, dunque, rispetto alla norma vigente, vengono collocate in una posizione suppletiva).
Responsabilità Civile
A risultare innovata è anche la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all’operato dei medesimi soggetti. L’articolo 7 del provvedimento conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattuale. A seguito di una modifica apportata al testo durante l’esame al Senato tale forma di responsabilità civile della struttura trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria; nell’àmbito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica; in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale; attraverso la telemedicina.
Confermando l’impostazione del provvedimento uscito della Camera si precisa che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose verso i pazienti) è di natura extracontrattuale (con relativa inversione dell’onere della prova per il paziente e dimezzamento del termine prescrizionale) salvo il caso in cui il professionista abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale con il paziente (temperamento aggiunto durante l’esame in Commissione del provvedimento).
Resta ferma la possibilità per il giudice, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, di tener debitamente conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il rafforzamento della protezione contro la responsabilità civile degli operatori è garantito anche dalla limitazione dell’azione di rivalsa o di azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave; di conseguenza, l’àmbito di responsabilità in queste azioni è più circoscritto rispetto all’àmbito di responsabilità del sanitario nell’eventuale azione diretta (nei suoi confronti) da parte del danneggiato.
Resta anche la norma che prevede che che il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle previste ai sensi della disciplina per il risarcimento dei danni biologici nell’àmbito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. Le norme in materia di responsabilità civile dei medici sono imperative ai sensi del codice civile e non sono, quindi, derogabili da parte di accordi contrattuali.
Cambia anche la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria. Al posto del tentativo di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale l’articolo 9 del ddl approvato prevede un ricorso (presso il giudice civile competente) per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L’obbligo di partecipazione concerne anche le imprese di assicurazione le quali dovranno formulare un’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza in favore del danneggiato, qualora l’impresa di assicurazione non avesse formulato l’offerta di risarcimento nell’àmbito del procedimento in esame, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza.
Altri aspetti del ddl approvato riguardano l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione, la creazione di un fondo di garanzia per le vittime di malasanità, la possibilità per regioni e province autonome di affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, l’adozione di specifiche linee guida per l’espletamento delle professioni sanitarie.