L’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha fornito in una recente delibera istruzioni sui requisiti da possedere per l’iscrizione nell’elenco delle società in house.
Con delibera 232/2023 l’Autorità ha respinto la richiesta di un comune in provincia di Salerno: le motivazioni espresse nel documento mettono determinati paletti agli affidamenti diretti attraverso le società in house.
Si ricorda che per “società in house” si intende un modello di impresa pubblica e agiscono come un’estensione della Pubblica amministrazione, tramite cui essa produce beni e servizi pubblici. A titolo meramente esemplificativo, potranno avere anche la forma di aziende speciali, di “enti strumentali”, così come di associazioni, consorzi e fondazioni.
Dal 15 gennaio 2018 è operativo l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
Iscrizione nell’elenco delle società in house
Sono tenute a richiedere l’iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti a propri organismi. Vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere.
Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell’oggetto dell’affidamento.
La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Il caso in esame
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività, finanche inesistenza, del comitato di controllo.
“Tale grave carenza […] confermata sia nell’istruttoria che in diverse pronunce dell’Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commerciale e profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli Enti locali consorziati sotto l’egida formale degli affidamenti in house providing, e rende, nel caso di specie, la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all’iscrizione dell’amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati”.
Le conclusioni dell’Anac
Secondo quanto espresso nella delibera non può essere inserito nell’elenco delle società in-house l’amministrazione o l’ente aggiudicatore che non rispetti il requisito del controllo, o che presenti cause ostative di iscrizione. Pertanto tali amministrazioni non possono operare mediante affidamenti diretti attraverso le proprie società in house.
“Nessun rilievo può avere il tentativo in extremis della società di adeguarsi pro futuro ai rilievi dell’Ufficio. La normativa di riferimento, così come confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, prevede infatti che i requisiti dell’in house providing debbano essere posseduti dalla società già al momento dell’affidamento e, conseguentemente, della domanda di iscrizione e devono essere successivamente confermati negli anni, in quanto la determina di iscrizione nell’Elenco non produce effetti costitutivi. La mera presentazione della domanda, infatti, abilita le amministrazioni, sotto la propria responsabilità, a procedere con gli affidamenti diretti”.
Il testo completo del documento
Qui trovate la delibera 232/2023.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it