Nulla osta allo sconto fiscale sugli importi versati in favore delle strutture locali: il presupposto irrinunciabile è che l’organizzazione sia iscritta nel registro ad hoc.

È irrilevante, ai fini della detrazione fiscale, che l’erogazione liberale in denaro sia effettuata sul conto corrente dell’articolazione periferica di un partito o un movimento politico nazionale: il requisito essenziale è l’iscrizione dello stesso partito nella prima sezione del “registro nazionale”, istituito dalla norma che, attualmente, disciplina le condizioni per fruire dello sconto fiscale. Il quadro normativo, pur cambiando nel tempo, ha inteso confermare ogni volta tale possibilità.
Questo dice la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, facendo un tuffo nel passato per arrivare alla disposizione ora vigente, che ha sì introdotto modifiche alle prime regole, ma senza intaccare la sempre confermata rilevanza delle strutture periferiche dei partiti politici.

All’Agenzia, infatti, era già capitato di rispondere a un quesito molto simile con una risoluzione del 2008, la 205/E. All’epoca, la conclusione era stata la stessa, cioè che i versamenti a favore delle articolazioni locali sono equiparati a quelli effettuati nei confronti della struttura nazionale della associazione politica e, perciò, detraibili.

Introdotte nel 1997, le detrazioni per le erogazioni liberali, effettuate mediante versamenti bancari o postali in favore di partiti e movimenti politici, sono state ritoccate nel 2012, in particolare, sul fronte della misura della percentuale, dei limiti d’importo su cui applicare lo sconto e delle modalità di versamento, ma nulla è stato detto riguardo alla struttura organizzativa delle associazioni in argomento.
Anzi, nell’ultimo intervento normativo, quello a cui oggi si deve fare riferimento, è stata sottolineata l’importanza delle articolazioni regionali e provinciali dei partiti politici.
Stiamo parlando del Dl 149/2013 che, si legge nel documento di prassi, al comma 2 dell’articolo 7 prevede: “A decorrere dall’esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell’apposito registro”. E non è la sola parte della norma che accenna al “peso” delle ramificazioni ufficiali dei movimenti politici sul territorio.

A definire le vere condizioni per godere delle detrazioni è, invece, l’articolo 11 che pone, quale primo presupposto, l’iscrizione del partito nella prima sezione del “registro nazionale” previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto. La fruibilità degli sconti è, poi, subordinata a determinate modalità di versamento: le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o anche attraverso altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni e l’esatta identificazione del donatore, e a consentire al Fisco di svolgere controlli efficaci.

Tanto premesso, per non perdere il filo del discorso, la risoluzione ribadisce che le erogazioni liberali in denaro effettuate sul conto di un’articolazione territoriale di un partito o un movimento politico nazionale sono detraibili.
Infine, per completezza, ricorda che i sostenitori dei partiti – persone fisiche e alcune tipologie di società ed enti (articolo 73, comma 1, lettere a e b, del Tuir, con l’esclusione di: enti a partecipazione pubblica; enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri ovvero le società e gli enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi; società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione) – possono fruire della detrazione del 26% dall’imposta lorda per le erogazioni liberali di ammontare compreso tra 30 e 30mila euro, effettuate a partire dal 2014. L’agevolazione spetta anche per i contributi ai partiti e alle associazioni promotrici dei partiti, prima della loro iscrizione nel Registro, purché essi risultino iscritti entro la fine dell’esercizio.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Paola Pullella Lucano

 

 

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