È compito del datore di lavoro garantire l’acqua potabile ai dipendenti sul posto di lavoro, ma con quali regole? Vediamolo insieme.
Secondo il punto 1.13 dell’allegato IV del decreto legge 81 del 2008 (ovvero il Testo unico che regola la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei dipendenti acqua potabile “in quantità sufficiente”.
Ma in quali modalità deve metterla a disposizione? Vediamo cosa dicono le regole.
Acqua potabile sul posto di lavoro: ecco cosa dicono le regole
Come anticipato, nel Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, viene specificato che l’azienda e il datore di lavoro devono mantenere il rispetto delle norme igieniche, garantendo la distribuzione e la conservazione dell’acqua potabile.
La fonte d’acqua, nei posti di lavoro, deve essere facilmente accessibile, potabile e gratuita.
Stando alle regole, quindi, il datore di lavoro è sì, obbligato alla presenza di acqua potabile, ma non ad acquistare acqua imbottigliata o un dispenser d’acqua.
Su questo punto, ha fornito chiarimenti il Ministero del Lavoro con l’interpello n°4 del maggio 2013, che ha precisato che, laddove un luogo di lavoro sia posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, si ritiene che l’obbligo sia assolto anche se i servizi non sono ad uso esclusivo dell’azienda, a patto che i dipendenti possano accedere all’acqua potabile gratuitamente, liberamente e nel pieno rispetto delle norme igieniche.
Proprio per questo, non c’è bisogno che il datore di lavoro acquisti acqua imbottigliata o un dispenser di acqua, perché basterà anche un semplice lavandino, per poter rispettare le regole.
Nel caso di lavoro fuori sede, se non ci sono punti di accesso all’acqua, allora il datore di lavoro deve farsi carico delle spese necessarie per garantire una fonte di acqua potabile ai dipendenti, come l’acqua imbottigliata.
La regola vale anche per l’acqua per igiene personale?
Per quanto riguarda la disponibilità d’acqua e di locali per l’igiene personale, le regole si differenziano.
L’obbligo di avere docce sufficienti e appropriate vale solo quando “il tipo di attività o la salubrità lo esigono”.
In quei casi, è obbligatorio disporre di locali per le docce, con acqua sia fredda che calda, separati per uomini e donne e con spogliatoi comunicanti. I locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere ai dipendenti di rivestirsi con semplicità e in condizioni igieniche appropriate.
È obbligo del datore di lavoro, inoltre, mettere a disposizione detergenti e mezzi per asciugarsi.
Infine, è obbligatoria la presenza di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, con la dotazione di saponi e asciugamani.
Solitamente dovrebbe essere garantita la presenza di un bagno per le donne e di un bagno per gli uomini. Ma se i vincoli urbanistici o architettonici non lo permettono o l’azienda ha meno di 10 dipendenti, allora è ammessa l’utilizzazione dello stesso gabinetto.
È sempre obbligo del datore di lavoro mantenere la pulizia degli ambienti.