Autovelox-1Non è la pubblica amministrazione che deve provare la regolarità della segnaletica, ma è l’automobilista che deve dimostrare una eventuale inadeguatezza della segnalazione. Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 23566.


L’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,  recante  disposizioni  urgenti  modificative  del codice della strada per incrementare livelli di sicurezza nella circolazione pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195 stabilisce che:

 

“Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate : a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione  luminosi installati su veicoli.  

 

I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.”

 

Grava su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica di cui al citato d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa   l’automobilista   indisciplinato,   ma  dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

 

In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza   della segnaletica,   e  non invece alla  P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa.