Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) introduce il nuovo Regolamento per l’esercizio della sua funzione consultiva.


L’approvazione della delibera n. 297 del 17 giugno 2024 charisce che è entrato il vigore il nuovo regolamento dell’Autorità, stilato in conformità alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ai decreti attuativi relativi, oltre al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Questo nuovo testo sostituisce il precedente del 2018, che era già stato successivamente modificato nel 2021.

Il nuovo regolamento per l’esercizio della funzione consultiva dell’Anac

Con queste nuove disposizioni, l’Anac intende migliorare l’efficacia della sua funzione consultiva, offrendo risposte puntuali e precise alle problematiche interpretative e applicative delle normative.

Che cosa si intende per “funzione consultiva”?

La “funzione consultiva” si riferisce all’attività svolta dall’Autorità nel fornire pareri e consulenze su specifiche questioni relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa.

Lo scopo è pertanto di fornire supporto e chiarimenti alle amministrazioni pubbliche e altri soggetti nella corretta interpretazione e applicazione delle leggi.

Ambiti di competenza e richieste di parere

La funzione consultiva dell’Anac si focalizza su casi concreti relativi alla prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché su questioni interpretative e applicative del Codice dei contratti pubblici. La delibera specifica che l’attività consultiva viene esercitata nei seguenti casi:

  • situazioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e dall’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013.
  • questioni di particolare rilevanza per la loro novità, impatto socio-economico o complessità interpretativa.

Le richieste di parere che non rientrano nelle casistiche sopra indicate, ma che riguardano questioni di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per ulteriori atti regolatori o, se necessario, agli uffici di vigilanza.

Soggetti richiedenti e procedure

Il regolamento stabilisce che le richieste di parere possono essere presentate da specifici soggetti:

  • il Ministro per la Pubblica Amministrazione, per i pareri previsti dall’art. 1, co. 2, lett. d), della l. 190/2012.
  • amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali, per i pareri previsti dall’art. 1, co. 2, lett. e).
  • soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche, per questioni di conferimento incarichi.
  • ministeri, per l’interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013.
  • enti pubblici e privati per questioni relative alla prevenzione della corruzione e trasparenza.
  • stazioni appaltanti e associazioni, in materia di contratti pubblici.

Le richieste devono essere inoltrate mediante un modulo specifico, accompagnato dalla documentazione utile e una chiara illustrazione del quesito giuridico. Devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Ammissibilità e archiviazione delle richieste

L’Anac può dichiarare inammissibili le richieste che non soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento, come la mancanza di elementi essenziali o l’interferenza con procedimenti in corso. Le richieste inammissibili vengono archiviate e pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità.

Istruttoria e adozione del parere

Le richieste ammissibili vengono esaminate entro 120 giorni. L’ufficio competente elabora una proposta di parere che viene sottoposta al Consiglio per l’approvazione. In casi di questioni giuridiche semplici, il parere può essere reso in forma semplificata. I pareri approvati sono trasmessi alle parti interessate e pubblicati sul sito dell’Anac, con attenzione alla protezione dei dati personali.

Il testo del nuovo regolamento

Qui potete consultare il documento completo.