registrazione unioni civiliIn data 27 febbraio il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi demografici ha approvato il decreto che dà attuazione al D.Lgs. n. 5/2017, adeguando le formule ed i registri dello stato civile per la registrazione delle unioni.

 


 

Il provvedimento dà attuazione al decreto legislativo 19/1/2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e e), della legge 20 maggio 2016, n. 76) ed, in particolare, all’art. 4 in base al quale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, sono apportate le necessarie modifiche  di coordinamento al decreto del Ministro dell’ Interno del 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici).

 

Il citato d.lgs. n. 5/2017, superando il regime transitorio di cui al regolamento n. 144 del 23/7/2016, ha reso necessario adeguare altresì il decreto del Ministro dell’ nterno in data 5/4/2002, concernente le formule di rito per la redazione degli atti dello stato civile.

 

Il provvedimento si compone di quattro articoli e 6 allegati.

 

L’art. 1 ( Modifiche al decreto del Ministro de/l’Interno in data 27 febbraio 2001 ), al comma 1, ripropone per i registri di unioni civili la disposizione ivi prevista per gli altri registri, e concernente la transitorietà degli stessi nelle more della informatizzazione dello stato civile.Il comma 2 precisa che detta informatizzazione, in tutte le previsioni del D.M., va riferita non più all’art. 10, D.P.R. 3/11/2000, n. 396, bensì all’archivio nazionale di cui all’art. 10, D.L. 19/6/2015, n. 78, conv. L. 6/8/2015

 

L’art. 2 ( Frontespizio e fogli dei registri di unioni civili) fa rinvio, per il formato ed il contenuto tipografico dei moduli, sia della parte prima sia della parte seconda dei registri, ad appositi allegati (dal n. 1 al n. 4).

 

L’art. 3 (Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) apporta le necessarie modifiche al citato D.M. del 5/4/2002, mediante rinvio ad appositi allegati (nn. 5 e 6).

 

L’art. 4 ( Disposizioni finali) introduce il rinvio generale alla residua disciplina dei registri e delle formule dello stato civile, in quanto compatibile e dispone che il provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ nterno.

 

Le 55.LL., nel dare comunicazione  ai  Sigg.  Sindaci  della  presente circolare, vorranno quindi assicurare ogni adeguato supporto agli uffici comunali,  in stretto raccordo con questo Dipartimento,  onde  consentire  di  corrispondere efficacemente  agli eventuali quesiti ed incertezze applicative degli uffici.

 

In allegato la Circolare e il Decreto.