Il Ministero dell’Interno, in un recente parere, si è espresso sulla possibilità di considerare la registrazione integrale delle sedute del Consiglio Comunale ai fini di verbale delle medesime.
Il parere concerne la controversa questione riguardante la forma dei verbali del consiglio comunale. La richiesta di chiarimento è stata avanzata da una Prefettura in risposta al quesito di un consigliere di minoranza di un comune, il quale sollevava dubbi sulla validità della registrazione integrale della seduta del consiglio rispetto al tradizionale verbale redatto dal segretario comunale.
La registrazione integrale delle sedute del Consiglio Comunale vale come verbale?
Il focus della richiesta verteva sulla possibilità che la registrazione integrale della seduta potesse sostituire il verbale, considerando quanto stabilito dall’art.56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale di un determinato comune. Tale articolo afferma che “Nel caso vengano utilizzati sistemi di registrazione integrale della seduta, i supporti magnetici rappresentano i verbali dell’adunanza.”
Tuttavia, il Ministero ha evidenziato che, secondo l’art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. n.267/2000, è compito del segretario dell’ente locale la cura della verbalizzazione delle riunioni di consiglio. Tale disposizione sottolinea il ruolo consultivo e di assistenza del segretario alle riunioni, ribadendo la sua responsabilità nella verbalizzazione.
Il parere ministeriale richiama inoltre un principio giuridico espresso dal Consiglio di Stato, il quale definisce il verbale come un atto giuridico certificativo, preposto alla descrizione di atti o fatti rilevanti per il diritto. Questo atto, firmato dal presidente e dal segretario, svolge un ruolo cruciale nei confronti delle determinazioni amministrative degli organi collegiali.
Una sentenza del T.A.R. Sicilia – Sez. di Catania, richiamata nel parere ministeriale, ribadisce che il verbale costituisce l’elemento essenziale della documentazione delle decisioni degli organi collegiali, conferendo loro il valore di espressione di potestà amministrative.
Pertanto, il Ministero dell’Interno sostiene che, pur riconoscendo al consiglio comunale l’autonomia funzionale ed organizzativa, le norme statutarie e regolamentari devono armonizzarsi con le norme statali. Nel caso specifico, l’articolo 56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale sembra discostarsi dalle disposizioni dell’art.97, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, poiché la verbalizzazione rimane un compito del segretario comunale.
In conclusione, il parere ministeriale suggerisce che, pur consentendo al consiglio comunale di regolamentare la registrazione del dibattito con mezzi audiovisivi, è fondamentale rispettare le disposizioni statali sulla verbalizzazione svolta dal segretario comunale per garantire certezza e trasparenza nelle deliberazioni degli organi collegiali.
Il testo del parere
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it