La Legge di Stabilità 2016 mette ordine al regime di vantaggio per le nuove imprese che aderiscono al forfettario. Riduzione del prelievo al 5% per i primi cinque anni (in luogo degli attuali tre) in sostituzione della riduzione dell’imponibile a 1/3 nei primi tre anni di attività. È la principale novità che riguarderà il regime delle “start up” che si applicherà anche ai soggetti che, rispettando i requisiti, hanno adottato il regime forfetario agevolato nel 2015. Immutate le condizioni per l’accesso al regime di vantaggio. La tassazione agevolata resta riservata ai contribuenti che, iniziando una nuova attività, rispettano le condizioni introdotte a suo tempo per l’accesso al regime dei minimi e riproposte nel comma 65 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015.
In particolare va ricordato che per essere considerata “nuova” l’attività avviata deve rispettare i seguenti requisiti: 1) il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; 2) l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 3) qualora venga proseguita un ‘attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.
Il Ddl Stabilità 2016 prevede che per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i citati soggetti sarà pari al 5 per cento (anzichè del 15%).
Non dovrebbero esserci invece novità per quei contribuenti che, sino al 31 dicembre 2014, hanno deciso di aderire al regime fiscale dei minimi al 5% di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, prorogato poi sino al 31 dicembre 2015 dal decreto legge 192/2014. Costoro potranno continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale ovvero alla scadenza del quinquennio o al compimento del trentacinquesimo anno di età. Si tratta, com’è noto, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un unico limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento.