studi, regimeStudi coinvolti: 157. Contribuenti potenzialmente interessati: più di due milioni. Sono i numeri che delimitano l’accesso al regime premiale introdotto dall’articolo 10 del Dl 201/2011. Con il provvedimento del 9 giugno 2015, tra l’altro, si allarga il perimetro dei possibili virtuosi: ai 116 studi di settore ammessi per il 2013 al trattamento di favore, se ne aggiungono altri 41 per il periodo d’imposta 2014.

 

La norma in argomento prevede che, ai contribuenti con ricavi/compensi almeno pari a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, sono riconosciuti alcuni “sconti” sui controlli:

 

  • sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici

 

  • la determinazione sintetica del reddito complessivo è consentita solo se lo stesso eccede di almeno un terzo quello dichiarato

 

  • sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte dell’ufficio.

 

Tornando alle condizioni per beneficiare del trattamento privilegiato, è necessario specificare inoltre che, nel caso in cui a uno stesso contribuente si applicano due diversi studi di settore, congruità e coerenza devono sussistere per tutti e due; in più, entrambi gli studi devono essere elencati tra quelli che hanno guadagnato il regime premiale.

 

La scelta degli studi da “premiare”, il cui elenco è allegato al provvedimento odierno, è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:
– efficienza e produttività del fattore lavoro
– efficienza e produttività del fattore capitale
– efficienza di gestione delle scorte
– redditività
– struttura
ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

 

In pratica, per garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti “fedeli”, sono stati confermati i primi due criteri previsti per il 2013 con il provvedimento del 25 giugno dello scorso anno; mentre, è stato tralasciato quello secondo cui venivano attratti nel trattamento di favore gli studi con “indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate … e riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima)”.