La legge di stabilità 2015 ha introdotto, in sostituzione della precedente, una nuova disciplina per i contribuenti “minimi” (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014). L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, chiarisce che le nuove partite Iva, in attesa dell’approvazione del modello aggiornato, potranno aderire al particolare tipo di tassazione barrando, nella dichiarazione di inizio attività, la casella prevista per l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011.
La “notizia” interessa professionisti e imprenditori che intendono esercitare l’attività in forma individuale e prevedono compensi o ricavi tra 15mila e 40mila euro. Per loro, una tassazione più leggera e adempimenti semplificati.
In sintesi, il nuovo regime agevolativo, diretto ai contribuenti “di dimensioni ridotte” e in vigore dall’1 gennaio 2015, prevede un’imposta unica al posto di Irpef, relative addizionali regionale e comunale e Irap, con aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile, calcolato forfetariamente applicando ai ricavi o compensi determinati coefficienti, diversi a seconda dell’attività esercitata.
Per chi aderisce, nessuna ritenuta d’acconto, nessun versamento Iva ed esonero dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Inoltre, nessun limite di età per accedervi né alcun limite temporale di permanenza.
Ancor di più il sistema conviene a imprenditori o professionisti che aprono una nuova attività: per loro, in aggiunta, l’ulteriore sconto di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate