concessioniVia libera dalla Consulta alla reintroduzione della responsabilità in solido “piena” tra appaltante e appaltatore.


Aperta la strada al referendum in materia di appalti, che, attraverso l’ennesima modifica al decreto Biagi del 2003, punta a ripristinare la responsabilità solidale “piena” tra committente e appaltatore (negli appalti e subappalti privati – gli appalti pubblici restano, invece, esclusi dal quesito, e quindi dall’eventuale consultazione popolare, in quanto disciplinati da una normativa differente).

 

La consultazione referendaria, secondo quanto prevede la legge, dovrà svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. Salvo, però, elezioni anticipate: in questo caso, la legge (articolo 34 della legge 352 del 1970, che regola l’iter referendario) prevede che i referendum abrogativi che hanno avuto il via libera dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale vengano ‘congelati’ fino all’anno successivo.

 

Il referendum prevede che in caso di violazioni nei confronti del lavoratore rispondano sia la stazione appaltante che l’impresa appaltatrice.

 

Di seguito il testo del quesito referendario:

 

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori“?

 

L’abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale degli appalti, spiega la Cgil,

 

“vuole difendere i diritti dei lavoratori occupati negli appalti e sub appalti coinvolti in processi di esternalizzazione, assicurando loro tutela dell’occupazione nei casi di cambi d’appalto e contrastando le pratiche di concorrenza sleale assunte da imprese non rispettose del dettato formativo.”