reddito-di-inclusione-inpsL’Inps ha emanato la Circolare n. 57 del 28 marzo 2018, che illustra le estensioni che intervengono sul Reddito di inclusione INPS (ReI) per effetto della legge di bilancio 2018 (Legge n.205/2017).


La modifica più significativa è il venir meno di tutti i requisiti familiari, che dal 1° luglio 2018 fa diventare il REI uno strumento di contrasto alla povertà universale, basato solo sul soddisfacimento dei requisiti economici.

 

La Legge di Bilancio 2018 interviene anche in tema di durata e decorrenza della misura.In particolare prevede che, se all’atto del riconoscimento del REI il beneficio economico risulta di ammontare inferiore o pari a 20 euro mensili, lo stesso sia erogato anticipatamente in un’unica soluzione su base annua. Nel caso in cui, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto alla misura, il beneficio economico connesso al REI risulti di ammontare pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento la domanda verrà respinta e il richiedente potrà rinnovarla, in caso di variazione della condizione economica, senza attendere alcun termine.

 

Le disposizioni della Legge di bilancio, infine, sono intervenute anche sulle disposizioni di finanziamento del REI, prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. La dotazione, pertanto, risulta pari a 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

Il beneficio economico del Reddito di Inclusione INPS, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, è pari, su base annua, al valore di 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%.

 

La norma in parola prevede che la misura sia soggetta, in sede di prima applicazione, a un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. L’articolo 1, comma 193, della legge n. 205/2017 ha previsto che tale importo sia incrementato del 10%.

 

Nella seguente tabella si riportano gli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.

 

Numero componenti Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile
1 2.250,00 € 187,50 €
2 3.532,50 € 294,38 €
3 4.590,00 € 382,50 €
4 5.535,00 € 461,25 €
5 6.412,50 € 534,37 €
6 o più 6.477,90 € 539,82 €

In allegato il testo della Circolare.