reddito-di-cittadinanza-inpsReddito di Cittadinanza, l’INPS con la Circolare numero 100/2019 fornisce una panoramica con le modifiche entrate in vigore con la conversione in legge del DL 4/2019.


Reddito di Cittadinanza, INPS: le indicazioni delle novità in una Circolare . Tra le principali novità la possibilità di erogare la PdC tramite gli ordinari mezzi di pagamento delle pensioni e la stretta per gli extracomunitari e chi ha avuto guai con la giustizia.

Via libera dell’Inps al recepimento delle modifiche normative apportate al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza dalla legge di conversione (Ln 26/2019) del decreto legge 4/2019. I chiarimenti sono contenuti nella Circolare numero 100/2019 pubblicata ieri dall’ente previdenziale. Durante l’iter di conversione in legge del DL 4/2019 il legislatore ha, infatti, innovato in diversi punti il quadro dell’RdC e della PdC.

Pagamento della Pdc

Tra le principali modifiche da segnalare la possibilità di ritirare la pensione di cittadinanza in contanti alle Poste o in banca, mediante gli ordinari meccanismi di pagamento delle pensioni (non si dovrà cioè necessariamente utilizzare la carta RdC). L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione 26/2019.

Nuclei con disabilità grave

Sono stati rafforzati i benefici per le famiglie in cui sono presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza. Tali nuclei vedono un incremento dell’importo massimo di RdC erogabile (in presenza di almeno quattro componenti) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili e l’accrescimento della soglia limite di patrimonio mobiliare disponibile, come definito a fini ISEE, per l’accesso all’RdC/PdC. Nello specifico la soglia aggiuntiva connessa allo stato di disabilità viene portata a 5.000 euro o a 7.500 euro rispettivamente per ogni componente in condizione di disabilità media o grave.

Cosicché, ad esempio, una famiglia con tre soggetti di cui uno con disabilità grave può possedere un patrimonio mobiliare di 17.500 euro. (15.000 euro in caso di un componente con disabilità media). Senza perdere il diritto alla fruizione del beneficio.

Viene, inoltre, consentita la possibilità di ottenere la pensione di cittadinanza anche nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci siano componenti con meno di 67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza.

Perimetro dei beneficiari

Viene meno, inoltre, l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato. Non più al nucleo, che abbia presentato le dimissioni volontarie con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

Stato di disoccupazione

Un altro intervento da menzionare è contenuto nell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019 come modificato dalla legge 26/2019 con il quale il legislatore ha modificato i requisiti di accertamento dello stato di disoccupazione. La norma prevede che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale (8mila euro per i lavoratori dipendenti, 4.800 euro gli autonomi).

Stretta sull’RdC per gli extracomunitari

Arrivano, inoltre, una serie di modifiche per evitare abusi nell’erogazione dell’RdC e della PdC, in particolare per i cittadini extracomunitari. Costoro dovranno farsi certificare reddito e composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato.

La certificazione non sarà necessaria in tre ipotesi:

a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Servirà un decreto ministeriale per individuare gli Stati esonerati dalla disposizione nelle more della sua emanazione. Quindi l’Inps ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Requisito immobiliare

Le altre strette introdotte in sede di conversione in legge del DL 4/2019. Si prevede che ai fini del raggiungimento della soglia di 30.000 euro, concorrono non solo gli immobili presenti in Italia ma anche quelli eventualmente posseduti all’estero. La soglia è intesa come beni immobili disponibili oltre la quale si perde il diritto al RdC e alla PdC,

Coniugi

Non sarà, inoltre, più sufficiente la separazione o il divorzio per costituire due nuclei familiari distinti e, quindi, centrare gli standard di reddito previsti per l’RdC e la PdC.

Occorrerà, infatti, acquisire due diverse residenze.

Laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

In caso di figli minori, inoltre, si considererà ai fini del calcolo dell’ISEE anche la situazione patrimoniale e reddituale del genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l’altro genitore (Isee Minorenni).

Soggetti Condannati

Infine un ulteriore intervento operato dalla legge di conversione riguarda l’esclusione dal RdC e dalla PdC al richiedente che sia sottoposto a misura cautelare personale.

Anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo. Ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta. Per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.

Nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.

Chiarimenti

Nel documento l’Inps offre anche alcuni chiarimenti circa la nozione di reddito familiare e sul calcolo del beneficio stesso. In primo luogo si ribadisce che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE.

La base di partenza per il calcolo del reddito familiare dovrà essere data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR.

Che è il reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.

Senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece si sottraggono nell’ambito dell’ISEE.

Ciò significa che le famiglie in cui sono presenti spese deducibili dall’ISR potrebbero non acquisire il diritto al beneficio. Ad esempio

  •  le spese sanitarie per disabili,
  • gli assegni per il coniuge,
  • la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione,
  • le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc…

Viene, inoltre, precisato che i beneficiari in abitazione in locazione, se hanno il mutuo, possono godere anche solo della componente ad integrazione dell’affitto. Ancorché, per ragioni di reddito, non abbiano diritto all’erogazione della componente di integrazione del reddito familiare.