Si tratta di una delle misure che il Governo aveva già annunciato durante la campagna elettorale e che, adesso, porta a compimento tramite il Decreto Lavoro: sta per arrivare l’addio definitivo al Reddito di Cittadinanza.
La novità è contenuta, come abbiamo appena anticipato, all’interno del Decreto Lavoro approvato ieri, 1° maggio 2023, dal Consiglio dei Ministri.
Nella giornata del 1° maggio sono stati infatti approvati alcuni decreti legge che disciplinano l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro ma anche norme generali in materia di lavoro. Scopriamo quali sono le novità in materia di Reddito di Cittadinanza.
Reddito di Cittadinanza: cosa cambia con il Decreto Lavoro?
Si ricorda che il Reddito di Cittadinanza risultava introdotto nella normativa italiana con il Decreto Legge n°4 del 28 gennaio 2019: un reddito minimo garantito che ammortizzatore sociale prevedeva l’obbligo di essere assistiti da “Navigator”/Assistenti Sociali/Centro Impiego per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Una misura osteggiata dall’attuale maggioranza di Governo già dalla campagna elettorale e che adesso sparirà definitivamente.
Il Reddito di Cittadinanza, dunque, cesserà di esistere ufficialmente il 1° gennaio 2024: ma già da agosto inizierà il suo percorso di smantellamento.
Il RdC sarà adesso sostituito da un più limitato “assegno di inclusione“. Nello specifico si farà distinzione tra i cosiddetti “occupabili” e chi non può lavorare. Pertanto:
- per i nuclei familiari con minori, over 60 o disabili a carico, arriva l’assegno di inclusione: un massimo di 500 euro al mese, da moltiplicare secondo la scala di equivalenza per ogni componente del nucleo familiare
- invece chi può lavorare andrà incontro allo strumento di attivazione: 350 euro al mese, che per essere ricevuti avranno bisogno dell’attivazione dell’utente presso i centri per l’impiego, che dovrà partecipare ad attività formative o a progetti utili per la comunità.
Chi riceve un’offerta di lavoro deve accettarla, altrimenti perde il beneficio, nei seguenti casi:
- un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi;
- un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
- inoltre se il contratto offerto è inferiore a 12 mesi, e comunque non inferiore a un mese, il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 Km da casa
- infine, per contratti di durata tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it