agricolturazIl nuovo elenco delle produzioni ammesse al regime forfetario dell’imponibile, “modernizzato” periodicamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze, vale dal 2014.

 

Non solo la tecnologia, ma anche l’allevamento e la coltivazione della terra e i suoi prodotti, sono in continua evoluzione, motivo per cui, ogni due anni, un decreto del Mef, su proposta delle Politiche agricole e forestali, aggiorna la lista dei beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse e che, quindi, generano reddito agrario (articolo 32, comma 2, lettera c, del Tuir).

 

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri troviamo la nuova tabella, allegata al decreto 13 febbraio 2015del ministro dell’Economia, che sostituisce la precedente arrivata con il Dm 17 giugno 2011. La sua validità, stabilisce l’articolo 2 del decreto, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dal 2014. L’elenco attuale, su suggerimento del Mipaaf, oltre a confermare il vecchio elenco, accoglie anche:

 

 

  • la produzione di paste alimentari fresche e secche
  • la produzione di sciroppi di frutta
  • la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

 

 

Entrare a far parte dell’elenco non è fiscalmente irrilevante, perché significa poter usufruire di un regime agevolato di forfetizzazione dell’imponibile. Per maggior chiarezza, ricordiamo che l’articolo 32 del Tuir, considera, in sintesi, attività agricole ricomprese nel reddito agrario:

 

 

  • la coltivazione del terreno e la silvicoltura
  • l’allevamento di animali
  • le attività individuate dall’articolo 2135 del codice civile riguardanti, anche se non svolte sul terreno, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”,

 

 

e prevede il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.