reddito-agevolabile-patent-box-2019Reddito Agevolabile Patent Box 2019, ecco quali costi vengono conteggiati ai fini della deducibilità.


Vanno considerati anche quelli derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo di un software effettuate e fatturate dai soci dell’azienda che accede al regime di favore.

Ai fini del patent box, al calcolo del reddito agevolabile proveniente dalla concessione in uso di un software concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, anche quelli per le prestazioni di ricerca e sviluppo rese dai soci, che gli stessi, quindi, devono fatturare all’azienda e far confluire nel loro reddito complessivo.

È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall’Agenzia nella risposta 76/2019.

Quesito

A proporre istanza di interpello è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software, che viene poi dato in licenza d’uso a soggetti terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo. La fase di sviluppo del software avviene completamente in-house, essendo svolta principalmente dai soci dell’azienda, con la conseguenza che, a fronte dell’attività effettuata da questi ultimi, non ci sono costi in contabilità, quindi costi fiscalmente riconosciuti.

La società precisa che:

  • il software ha tutte le caratteristiche per essere considerato bene immateriale identificabile
  • il nexus ratio è pari a 1, in quanto il programma viene sviluppato completamente all’interno, senza acquistare licenze all’esterno
  • non fa parte di un gruppo, non ha società che direttamente o indirettamente la controllano, né tantomeno controlla direttamente o indirettamente altre società.

L’interpellante chiede all’Agenzia delle entrate se, per il calcolo del reddito agevolabile ai fini dell’applicazione del regime patent box derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è effettuato dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti costituisca causa ostativa all’applicazione dell’agevolazione.

Risposta

Il patent box è un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (tra gli altri, software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli) introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 37-45, legge 190/2014).

Nella circolare n. 11/2016, l’Agenzia ha chiarito che concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del Tuir (paragrafo 6.4). Ne consegue che, identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene, occorre valutarne la rilevanza fiscale (ad esempio, inerenza e quantificazione). Affinché questa valutazione possa essere effettuata, è necessario imputare i costi al conto economico dell’esercizio di competenza.

Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che, nel caso sottoposto al suo esame, al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, inclusi quelli derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.