Ancora una chance, per le società che non utilizzano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d’impresa, tranne quelli alla cui produzione o scambio è destinata l’attività.
La legge di bilancio 2017 ha prorogato le disposizioni contenute nei commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che, per agevolare le cessioni ai soci di beni aziendali non strumentali all’attività propria dell’impresa, ha previsto una tassazione sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni citati e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice). Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano potevano essere assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. I versamenti prevedevano due scadenze: la prima, per il 60%, entro il 30 novembre 2016; la restante parte entro il 16 giugno 2017.
La legge di bilancio 2017 (al comma 565) ha previsto che le stesse disposizioni si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017, con versamenti da effettuare entro il 30 novembre 2017 ed entro il l6 giugno 2018.
Rispetto al prospetto del modello Unico SC dello scorso anno è stata modificata la sezione XXII, evidenziando gli elementi che compongono la base imponibile dell’imposta sostitutiva ovvero il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto
Quadro RQ – Unico SC 2016
Quadro RQ – Redditi SC 2017
Come evidenziato dalla circolare 26/2016, l’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Sempre nel quadro RQ, infine, è stata evidenziata la proroga, sancita dalla legge di bilancio 2017 (commi da 556 a 564), delle disposizioni che consentono alle società che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, tranne i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa; la rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e sono ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.
Inoltre, è possibile ancora affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori assolvendo a un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10% (sezione XXIII-C). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (con l’eccezione dei beni immobili, per i quali decorre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018), e avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili (sezioni XXIII-A e XXIII-B).
Quadro RQ – Modello Redditi SC 2017
Il versamento delle imposte sostitutive avviene in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo dell’Ires dovuto per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del Dlgs 241/1997. La legge di bilancio 2017 fa rinvio all’articolo 14 della legge 342/2000, riaprendo i termini per il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Per tali società, l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato a una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10% (sezione XXIII-C).
Credito d’imposta estero: il quadro CE
Una novità del quadro CE dedicato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’articolo 165 del Tuir è la modalità di calcolo del credito d’imposta “indiretto”. La disciplina si riferisce ai dividendi provenienti da partecipazioni di controllo detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Come precisato nella circolare 35/2016, l’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), del Dlgs 147/2015 (“decreto internazionalizzazione”) ha attribuito al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti, un “credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili“, e ha, inoltre, precisato che, esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare di tale credito è computato in aumento del reddito complessivo. Quindi tale credito d’imposta “indiretto” è una species del foreign tax credit disciplinato dalla suddetta disposizione e si distingue per la circostanza che le imposte estere accreditabili sono state pagate non dal beneficiario del credito, ma da un soggetto diverso.
Sempre secondo la circolare 35/2016, è applicabile la regola della per country limitation, di cui al comma 3 dell’articolo 165 del Tuir, in base alla quale “la detrazione si applica separatamente Stato per Stato“, a prescindere dall’unicità o dalla pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate. Deve ritenersi, pertanto, superato il riferimento alla regola per company limitation indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione 2016 (periodo d’imposta 2015), mentre è stato introdotto un apposito campo (colonna 15) dove il contribuente indica, con due diversi codici, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto (codice “1”) oppure se è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (cioè il credito d’imposta ex articolo 165, comma 1, del Tuir e il credito d’imposta indiretto).
Quadro CE – Redditi SC 2017