Anche in estate, non solo doveri per il lavoratore, ma anche diritti: ecco una carrellata delle possibilità di recuperare spese sostenute sul proprio posto di lavoro e nella propria attività.


Estate, tempo di lavori occasionali per molti giovani e giovanissimi e tempo anche di superlavoro per tutte le attività connesse con il turismo e l’accoglienza, oppure per quei colleghi che scelgono di non andare in ferie a luglio ed agosto e si ritrovano, spesso, gravati di un carico maggiore di attività.

Una guida a come recuperare le spese sostenute sul proprio posto di lavoro

È utile, quindi ricordare, che oltre a molti doveri il lavoratore ha, oggi, acquisito una serie di diritti e tutele, sia garantite da organismi Italiani, ancora di più da organismi Europei.

Spostamenti del lavoratore da e per il luogo di lavoro

Ad esempio, se pensiamo agli spostamenti del lavoratore con mezzi propri da e per il luogo di lavoro, resi più faticosi dal traffico e dal caldo di questi mesi, osserviamo come la Corte di Giustizia Europea si sia pronunciata a riguardo interpretando come  «orario di lavoro» anche il tempo che lavoratori itineranti, ossia lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente indicato dal loro datore di lavoro e dall’ultimo cliente indicato dal loro datore di lavoro al loro domicilio. (rif. Sentenza 10 settembre 2015, n. C-266/14 – Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che l’art. 2 della dir. 2003/88/Ce). Tali rimborsi saranno tassati regolarmente e rientreranno a pieno nel calcolo del reddito individuale IRPEF e ai fini INPS.

In realtà includere il tempo da e per il lavoro all’interno del tempo di lavoro stesso, non è una novità in termini normativi per la nostra legislazione, infatti l’Inail indennizza incidenti sul lavoro anche quando questi avvengano durante gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. Più precisamente l’evento, per essere qualificato come infortunio sul lavoro, non deve necessariamente verificarsi durante l’attività lavorativa, ma deve verificarsi in occasione di lavoro, cioè a causa della attività lavorativa; quindi, può avvenire in una situazione comunque collegabile allo svolgimento di un’attività lavorativa oppure, purché sussista un collegamento fra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e l’evento che causa la lesione.

Trasferte di lavoro

Diverso il caso delle trasferte di lavoro, periodi di attività svolte dal dipendente,  per un periodo individuato,  da svolgersi in  una sede diversa da quella consueta, per esigenze aziendali. Oltre alla retribuzione standard, il lavoratore riceverà maggiorazioni e ristori integrativi, sotto forma o di rimborsi spese oppure di un’indennità. Inoltre questa tipologia di rimborso, a seconda che si tratti di trasferta sul territorio italiano o all’estero, ha diverso valore e diversa è anche la tassazione.

Rimborsi per i liberi professionisti

Anche il libero professionista può imputare, all’interno di un progetto o di una prestazione professionale una voce che contempli un rimborso. Questa dovrà riguardare spese sostenute per lo svolgimento dell’attività professionale oggetto dell’appalto o dell’incarico e concorrerà a tutti gli effetti alla formazione del reddito del professionista per cui tali spese sono soggette a ritenuta d’acconto, a rivalsa INPS e al trattamento IVA. Rientrano in questa categoria i rimborsi forfettari per indennità di trasferta, le diarie, le indennità chilometriche e di viaggio non documentate oppure le spese di vitto, viaggio e alloggio documentate e sostenute al di fuori del Comune dove il professionista ha il domicilio fiscale.

Spese dei professionisti per vitto e alloggio

Per verificare il ventaglio di norme specifiche si potrà vedere l’art. 10 del decreto legge 21 novembre 2015, con il quale sono state introdotte delle norme nell’ambito della semplificazione fiscale in materia di spese dei professionisti per vitto e alloggio. Brevemente possiamo ricordare, ad esempio che le spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente sono escluse dall’Iva ex articolo 15 e non andranno ad aumentare il reddito del professionista che le inserisce in fattura mentre le spese inerenti l’attività svolta come l’acquisto di beni o servizi di terzi, sono soggette ad Iva e costituiscono reddito del professionista.

Spese di trasferta soggette ad Iva

Il rimborso per spese di trasferta, soggette ad Iva,  concorrono anch’esse a costituire reddito del professionista, così come i rimborsi pattuiti e stabiliti forfettariamente con il cliente,  per evitare noiose raccolte di scontrini e fatture.  Il rimborso spese per i professionisti forfettari contribuisce alla formazione del reddito imponibile e al raggiungimento della soglia di fatturato di 65.000 euro annui stabilito per il regime forfettario. Le spese sostenute dal professionista sono deducibili nel limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno.

Rimborsi per le attività associative e di volontariato

Per completare questa veloce carrellata, anche tutti coloro che si ritrovino a svolgere attività associative, di volontariato e di promozione sociale. Infatti già  l’art. 2, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedeva che: “al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”. Nel sociale, sappiano di poter beneficiare di rimborsi spese, se sosterranno delle spese per i pasti o per recarsi nel luogo dell’attività, ad esempio.

La riforma recente del terzo settore ho introdotto alcuni punti di controllo e di trasparenza, ma la normativa è piuttosto semplice ed intuitiva in merito. Dovrà essere di un rimborso così cosiddetto ‘a piè di lista’ o analitico, un documento riepilogativo, sottoscritto dal volontario, con le spese effettuate al quale dovranno essere allegati scontrini, ricevute o biglietti, comprovanti quanto elencato. Questo è l’unico tipo di rimborso che non costituisce reddito imponibile è il rimborso documentato. Tale rimborso può essere erogato, entro limiti ben definiti, in occasione di trasferte o anche in caso di acquisti di beni effettuati dal socio per l’associazione.


Fonte: articolo di Rossella Angius