Con l’approvazione da parte della Camera dell’introduzione del reato di omicidio nautico cambia la legge: adesso è equiparato all’omicidio stradale.
La proposta di legge di iniziativa concerne infatti l’introduzione nell’ordinamento dei delitti di omicidio nautico e lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale.
Il provvedimento si compone di due articoli, nei quali sono disciplinati anche le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio nautico o di lesioni nautiche gravi o gravissime e le evenienze in cui è possibile procedere all’arresto in flagranza.
Scopriamo quali sono tutte le novità.
Il reato di omicidio nautico diventa legge
L’articolo 1, comma 1, sostituisce l’art. 589-bis del codice penale, che attualmente riguarda la sola fattispecie del reato di omicidio stradale, al fine di estendere la relativa disciplina anche all’omicidio nautico, in tal modo creando una nuova fattispecie penale.
Si prevede in tal modo che la morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integri un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni.
La modifica al secondo comma dell’art. 589-bis estende le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, causi la morte di una persona, stabilendo che sia punito con la reclusione da 8 a 12 anni.
Nella legge è presente anche il riferimento a coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di commissione di omicidio colposo nello svolgimento della suddetta attività di navigazione commerciale, si applica la stessa pena della reclusione da 8 a 12 anni.
Le pene risulteranno ulteriormente aumentate, inoltre, se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, con patente sospesa o revocata e infine nel caso in cui il conducente dell’imbarcazione o della nave risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Infine si estende al conducente la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. In particolare si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni diciotto di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all’art. 589 per l’omicidio colposo), configurando dunque un’ipotesi di concorso formale di reati.
Il testo completo del decreto
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it