Il liquidatore della società risponde penalmente dell’omesso versamento dell’Iva, anche se si è insediato pochi giorni prima della commissione del reato poiché, assumendo la carica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze derivanti da pregresse inadempienze. A stabilirlo, la Corte di cassazione con la sentenza 30492 del 15 luglio 2015.
La vicenda processuale
Il Gip del tribunale di Pescara, con decreto del 24 novembre 2014, disponeva il sequestro preventivo, per equivalente, delle disponibilità liquide e dei beni mobili nei confronti del liquidatore di una Srl che, per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato, nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2007, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e elementi passivi fittizi.
Successivamente, con ordinanza del 29 dicembre 2014, il tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la richiesta di riesame avverso il decreto del Gip di Pescara, disponendo la restituzione all’avente diritto di una parte in sequestro e autorizzando il sequestro delle somme di denaro liquide e, in mancanza, di beni mobili e immobili, nella disponibilità del liquidatore fino alla concorrenza dell’importo di 292.059,71 euro.
Infine, il provvedimento veniva impugnato sia dal liquidatore sia dal procuratore della Repubblica. In particolare, tra i motivi dedotti dalla difesa del liquidatore, di particolare interesse risulta la tesi secondo cui all’indagata, poiché aveva svolto l’incarico professionale di liquidatore della società dal 2008, senza avere in precedenza mai tenuto la contabilità sociale, non potevano essere rimproverate le condotte asseritamente irregolari o illecite poste in essere da chi aveva in precedenza amministrato la società.
La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- colui che assume la carica di liquidatore, per principio consolidato in giurisprudenza, alla pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze
- non può giovare al liquidatore, nel caso di specie, l’avere fatto affidamento sulle conclusioni di una perizia giurata, avendo tale atto a oggetto, non già la veridicità della contabilità, bensì l’individuazione del valore netto del ramo di azienda da conferire
- sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali.
Nelle società di capitali, infatti, la responsabilità, per i reati previsti dal Dlgs 74/2000, è attribuita all’amministratore (individuato secondo i criteri ex articolo 2380 cc e seguenti, articolo 2455 cc e articolo 2475 cc) ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente. Costoro sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario (Dlgs 74/2000, articolo 1, lettere c ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti.
Alla medesima disciplina soggiace quindi il liquidatore ex articoli 2276 e 2489 cc, nominato in caso di scioglimento della società, passibile della responsabilità per i delitti previsti dal Dlgs 74/2000, in virtù della espressa previsione dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto, in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità.
La pronuncia è conforme all’orientamento costante della Corte di legittimità, che reiteratamente ha affermato la responsabilità per i reati tributari connessi alla carica sia in relazione alla figura dell’amministratore di società (ex multis, sentenza 3636/2013) sia del liquidatore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento (di recente, sentenza 39687/2014).
È stato, infatti, più volte affermato che colui che assume la carica di liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.