indennita amministratori taglio corte dei contiIl Tar Puglia-Lecce, sezione II, con la sentenza 1217/2017 ha sancito una linea interpretativa destinata a caratterizzare il processo razionalizzazione delle partecipazioni, che le amministrazioni devono definire entro il 30 settembre di quest’anno in via straordinaria (articolo 24 del Dlgs 175/2016).


Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione tenendo conto che l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

Già a partire dalle previsioni dell’art. 3, comma 27, legge n. 244 del 2007 (‘Legge Finanziaria 2008’) erano precluse per le Regioni le partecipazioni societarie, preclusione poi confermata dall’art. 1, comma 569 l. n. 147 del 2013. Neppure il successivo comma 569 bis, d’altronde, introdotto dall’art. 7, comma 8 bis, d.l. n. 78 del 2015 (conv. dalla legge n. 125 del 2015), consentiva di prescindere dal carattere dell’indispensabilità dell’attività di produzione di beni o servizi svolte dalle società da partecipare.

 

La razionalizzazione deve tendere all’eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili alle finalità istituzionali e che il mantenimento di una partecipazione si giustifica fino a quando la società fornisce una corrispondente utilità alla collettività amministrata. Il presupposto-chiave della razionalizzazione è stato confermato dall’articolo 4 del Dlgs 175/2016 (richiamato nella sentenza), che ha tuttavia alcune peculiarità rispetto alle norme precedenti.

 

Pertanto, la scelta di alienare le quote o le azioni di una società ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali nell’ambito del piano di razionalizzazione non può essere modificata dall’amministrazione pubblica se l’azienda svolge attività di natura commerciale.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.